(Interventi in materia di giustizia)
1. Allarticolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
2. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:
«1. Il contributo unificato è
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c)
euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e)
euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g)
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».
3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
4. Larticolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00
e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dallarticolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui
ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento
di debiti pregressi nonché per ladeguamento delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.
6. Allarticolo 11 della legge
21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo
non possono superare in ogni caso limporto di euro 72.000 lordi annui».
La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.
7. I veicoli giacenti presso i custodi
a seguito dellapplicazione di provvedimenti di sequestro dellautorità
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dellautorità giudiziaria da comunicare allavente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato ladozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico;
c)
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio
2002;
d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione allavente diritto
alla restituzione dellordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.
8. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
9. Allalienazione e alle attività
ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso
i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate.
10. Lalienazione del veicolo
si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione
allalienazione da parte dellufficio giudiziario competente.
11. Il provvedimento di alienazione
è comunicato allautorità giudiziaria che aveva disposto
il sequestro.
12. Il provvedimento è altresì
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, allaggiornamento delle relative iscrizioni.
13. Al custode è riconosciuto,
in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato,
per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole
e operatrici;
c)
euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
14. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva leventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
15. Le somme complessivamente dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dallanno
2006.
16. Alle procedure di alienazione
o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi,
si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 7, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 15.
17. Allarticolo 82, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dellordine,»
sono soppresse.
18. Larticolo 30, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce
in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per lassegnazione
o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto allufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dallarticolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
19. La tabella di cui allallegato n. 1
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è abrogata.