(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)
1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per luso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
2. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato
a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità
e i tempi stabiliti nellatto di concessione o in apposita convenzione
unita allatto stesso.
3. I beni culturali che possono formare
oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale
competente. Lindividuazione del concessionario avviene mediante procedimento
ad evidenza pubblica.