(Disposizioni diverse)
1. Le risorse del fondo di cui allarticolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 5 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
2. Allarticolo 2, comma 8, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dallAIMA»
sono sostituite dalle seguenti: «dallAgenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»
e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti:
«settore agricolo».
3. Le risorse del fondo di cui al
comma 1 possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di
internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il
Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli
di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di
categoria e può avvalersi della collaborazione dellIstituto
nazionale per il commercio estero.
4. Per lanno 2005 è confermato
il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative allutilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Al fine di assicurare lefficace
svolgimento delle attività di cui allarticolo 17 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, lIstituto per la promozione industriale
(IPI) adotta, dintesa con il Ministero delle attività produttive,
appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dellarticolo
14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dellarticolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dallanno
2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte
le autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed allarticolo 60, comma
3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
6. Il fondo di cui allarticolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto,
nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto
della lettera c) del comma 14 dellarticolo 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dellarticolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo
economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento
a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce
un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, dintesa
con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali,
alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
8. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito
un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione di cui allarticolo 18 della legge 1º dicembre
1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dallanno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per lanno 2005,
e ad euro 12 milioni a decorrere dallanno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la copertura degli oneri di cui allarticolo 2, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.