ALTRI INTERVENTI
Art. 34.
(Gestioni liquidatorie)
1. Gli immobili di cui allarticolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche nellambito dellattività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dallarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Allarticolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dellarticolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito allIspettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
4. Lufficio stralcio di cui
allarticolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31
marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni
interessate.
5. Congiuntamente al Ministro delleconomia
e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), dellarticolo 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato
della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita
entro il 31 dicembre 2005.
(Disposizioni diverse)
1. Le risorse del fondo di cui allarticolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 5 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
2. Allarticolo 2, comma 8, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dallAIMA»
sono sostituite dalle seguenti: «dallAgenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»
e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti:
«settore agricolo».
3. Le risorse del fondo di cui al
comma 1 possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di
internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il
Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli
di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di
categoria e può avvalersi della collaborazione dellIstituto
nazionale per il commercio estero.
4. Per lanno 2005 è confermato
il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative allutilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Al fine di assicurare lefficace
svolgimento delle attività di cui allarticolo 17 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, lIstituto per la promozione industriale
(IPI) adotta, dintesa con il Ministero delle attività produttive,
appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dellarticolo
14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dellarticolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dallanno
2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte
le autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed allarticolo 60, comma
3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
6. Il fondo di cui allarticolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto,
nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto
della lettera c) del comma 14 dellarticolo 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dellarticolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo
economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento
a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce
un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, dintesa
con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali,
alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
8. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito
un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione di cui allarticolo 18 della legge 1º dicembre
1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dallanno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per lanno 2005,
e ad euro 12 milioni a decorrere dallanno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la copertura degli oneri di cui allarticolo 2, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)
1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per luso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
2. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato
a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità
e i tempi stabiliti nellatto di concessione o in apposita convenzione
unita allatto stesso.
3. I beni culturali che possono formare
oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale
competente. Lindividuazione del concessionario avviene mediante procedimento
ad evidenza pubblica.
(Interventi in materia di giustizia)
1. Allarticolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
2. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:
«1. Il contributo unificato è
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c)
euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e)
euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g)
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».
3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
4. Larticolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00
e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dallarticolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui
ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento
di debiti pregressi nonché per ladeguamento delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.
6. Allarticolo 11 della legge
21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo
non possono superare in ogni caso limporto di euro 72.000 lordi annui».
La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.
7. I veicoli giacenti presso i custodi
a seguito dellapplicazione di provvedimenti di sequestro dellautorità
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dellautorità giudiziaria da comunicare allavente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato ladozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico;
c)
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio
2002;
d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione allavente diritto
alla restituzione dellordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.
8. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
9. Allalienazione e alle attività
ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso
i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate.
10. Lalienazione del veicolo
si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione
allalienazione da parte dellufficio giudiziario competente.
11. Il provvedimento di alienazione
è comunicato allautorità giudiziaria che aveva disposto
il sequestro.
12. Il provvedimento è altresì
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, allaggiornamento delle relative iscrizioni.
13. Al custode è riconosciuto,
in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato,
per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole
e operatrici;
c)
euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
14. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva leventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
15. Le somme complessivamente dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dallanno
2006.
16. Alle procedure di alienazione
o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi,
si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 7, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 15.
17. Allarticolo 82, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dellordine,»
sono soppresse.
18. Larticolo 30, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce
in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per lassegnazione
o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto allufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dallarticolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
19. La tabella di cui allallegato n. 1
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è abrogata.