(Disposizioni in materia di finanza
regionale
e locale)
1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dellaccisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto limporto di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dellaliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, come, da ultimo, sostituito dallarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini della determinazione dellaliquota
definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti
attribuiti per lanno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione
dellarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo
di cui al citato articolo 70 è soppresso.
3. Il Fondo di cui allarticolo
52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato
anche per lesercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali
ai sensi dellarticolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Sulla base di quanto disposto dai
commi 21 e 22 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
linizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2004, concerne anche quelle maggiorazioni dellaliquota dellimposta
regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle
regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto
a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì,
lapplicazione del predetto comma 22 dellarticolo 2 della legge
n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse
da quelle riguardanti la maggiorazione dellaliquota, nonchè,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali
in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali
disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa
statale di riferimento ed in conformità con essa.
5. Sono autorizzate, a carico di somme
a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate
dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dallarticolo 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata
dal Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire
dallesercizio 2005.
6. I trasferimenti erariali per lanno
2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
7. Per lanno 2005, lincremento
delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della
riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dellefficacia
delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni,
a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui allarticolo
3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
8. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dellimposta sul reddito delle persone
fisiche di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, già confermate per lanno 2004 dallarticolo
2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per lanno 2005.
9. Larticolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e larticolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto
la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali allimposta
sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione
dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive,
si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli
aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo
e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.
10. Gli enti locali di cui allarticolo
2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi
i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui.
11. In deroga alle disposizioni dellarticolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per laccertamento dellimposta
comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati
al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità dimposta
2000 e successive.