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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3223


Art. 8.

(Altri enti)

    1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 di cui al comma 1 dell’articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 6 e 25 della presente legge, nonchè nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.