(Fondo per incentivare linsediamento
nei piccoli comuni)
1. Per lanno 2005 è istituito, presso il Ministero delleconomia e delle finanze, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per linsediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
2. Il fondo di cui al comma 1 è
finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 1, al riequilibrio
insediativo, quindi allincentivazione dellinsediamento nei
centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero
di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative,
al recupero degli antichi mestieri.
3. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro dellinterno
definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità
per laccesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.