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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3223


Art. 7.

(Fondo per incentivare l’insediamento
nei piccoli comuni)

    1. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.

    2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 1, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.