(Disposizioni sulla tesoreria)
1. A modifica di quanto stabilito dallarticolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa, i conti intestati allUnione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè i conti istituiti nellanno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori allimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno precedente aumentato del 2 per cento.
2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero delleconomia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. Laccoglimento della richiesta ovvero leventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro delleconomia e delle finanze.