(Limitazione ai pagamenti)
1. Per lanno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c), è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni di euro;
b)
fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal
Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti
di cui alla lettera a);
c)
interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1º agosto
2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a).
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sullammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per lintero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dellobiettivo 1, prevista dallarticolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione allandamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano allobiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nellesercizio dei diritti dellazionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.