(Fondo nazionale
per le politiche giovanili)
1. Nellambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 500.000 euro per lanno 2005 per listituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.