Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (737 KB)

Versione HTML base



Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 3223


Art. 24.

(Fondo nazionale
per le politiche giovanili)

    1. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

    2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.