(Divieto di estensione dei giudicati
e
altre norme processuali)
1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Allarticolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze
lesistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa
con il Ministero delleconomia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dellarticolo 105 del codice di procedura civile».
3. Dopo larticolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dellARAN
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). 1. LARAN
può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione
e luniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative al personale di cui allarticolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, lintervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, dintesa con il Ministero delleconomia
e delle finanze».
4. La dotazione del Fondo di cui allarticolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.