(Disposizioni in materia
di organizzazione
scolastica)
1. Per la proroga delle attività di cui allarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
2. Per lanno scolastico 2005-2006,
la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico
di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata
nel medesimo organico di diritto per lanno scolastico 2004-2005.
3. Linsegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe
in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dellorganico
di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo
nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i
docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto
dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nellambito
delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente,
la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per linsegnamento della lingua straniera.
4. Per lattuazione del piano
programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2005,
lulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dellinfanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
5. Per la realizzazione di interventi
di edilizia e per lacquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui allarticolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dallanno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.