Art. 16.
(Oneri contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dallanno 2005, di 56 milioni di euro.
2. Le risorse previste dallarticolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere
i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
sono incrementate, a decorrere dallanno 2005, di 22 milioni di euro,
di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto complessivo
massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare
alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e
amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal
personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
4. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione larticolo
3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. In aggiunta a quanto stabilito
dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti
ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti
misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale
delle pubbliche amministrazioni.
6. Il decreto del Presidente della
Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca,
si intende applicabile anche allIstituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.