INTERVENTI IN MATERIA DI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 16.
(Oneri contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dallanno 2005, di 56 milioni di euro.
2. Le risorse previste dallarticolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere
i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
sono incrementate, a decorrere dallanno 2005, di 22 milioni di euro,
di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto complessivo
massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare
alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e
amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal
personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
4. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione larticolo
3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. In aggiunta a quanto stabilito
dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti
ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti
misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale
delle pubbliche amministrazioni.
6. Il decreto del Presidente della
Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca,
si intende applicabile anche allIstituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
(Personale a tempo determinato)
1. Per lanno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nellanno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per lanno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
2. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dellarticolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Possono essere prorogati fino al
31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dallINPS, dallINPDAP e dallINAIL
già prorogati ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico
dei bilanci degli enti predetti.
4. LAgenzia per la protezione
dellambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nellanno
2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma
di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno 2004
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dellAgenzia. Il Centro nazionale per linformatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre
2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato
in servizio nellanno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico
sul bilancio del Centro.
5. Al fine di consentire il completamento
e laggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani
residenti allestero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati
ai sensi dellarticolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104,
possono proseguire nellanno 2005 fino al completamento dellultimo
rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dellarticolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
6. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui allarticolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni
e delle modalità previste dalla normativa vigente per lassunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005.
7. Per lanno 2005 per gli enti
di ricerca, lIstituto superiore di sanità, lIstituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici
sperimentali, lAgenzia per i servizi sanitari regionali, lAgenzia
italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
lAgenzia spaziale italiana, lEnte per le nuove tecnologie,
lenergia e lambiente, il CNIPA, nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve
le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lattuazione di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento
di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino
a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
8. I comandi del personale della società
Poste italiane Spa e dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
di cui dallarticolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono prorogati al 31 dicembre 2005.
(Disposizioni in materia
di organizzazione
scolastica)
1. Per la proroga delle attività di cui allarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
2. Per lanno scolastico 2005-2006,
la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico
di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata
nel medesimo organico di diritto per lanno scolastico 2004-2005.
3. Linsegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe
in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dellorganico
di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo
nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i
docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto
dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nellambito
delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente,
la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per linsegnamento della lingua straniera.
4. Per lattuazione del piano
programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2005,
lulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dellinfanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
5. Per la realizzazione di interventi
di edilizia e per lacquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui allarticolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dallanno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
(Divieto di estensione dei giudicati
e
altre norme processuali)
1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Allarticolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze
lesistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa
con il Ministero delleconomia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dellarticolo 105 del codice di procedura civile».
3. Dopo larticolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dellARAN
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). 1. LARAN
può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione
e luniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative al personale di cui allarticolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, lintervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, dintesa con il Ministero delleconomia
e delle finanze».
4. La dotazione del Fondo di cui allarticolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.