Art. 10.
(Aperture di credito)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione
di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali
del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) allarticolo
204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) lammortamento
non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dellammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dellanno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dellammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dellanno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dellanno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo larticolo
205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture
di credito) 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre
aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
allatto della stipula del contratto stesso e per lammontare
dellimporto del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati;
alla chiusura dellesercizio le somme oggetto del contratto di apertura
di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture
di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui allarticolo
203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui allarticolo 204, comma
1, calcolati con riferimento allimporto complessivo dellapertura
di credito stipulata.
4. Lutilizzo del ricavato
delloperazione è sottoposto alla disciplina di cui allarticolo
204, comma 3.
5. I contratti di apertura
di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dellimporto del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dallente e previo rilascio da parte di questultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dellarticolo 206. Lerogazione dellintero importo messo a disposizione al momento della contrazione dellapertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per lente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b)
gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. Lammortamento di tali importi deve avere una durata non
inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º
luglio successivi alla data dellerogazione;
c)
le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno,
della quota capitale e della quota interessi;
d)
unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dellammortamento e sino
alla scadenza della prima rata;
e)
deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dellinvestimento, dato atto dellintervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo
le norme vigenti;
f)
deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellinterno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette,
al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui allarticolo
41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità
previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle
singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) allarticolo
207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione
di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti
locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita allinsieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dellente
capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.
Ai fini dellapplicazione del comma 4, la garanzia prestata dallente
capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per
la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dellente
stesso».
2. Per la gestione del fondo di ammortamento del
debito di cui allarticolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito
presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Allarticolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dellaccensione».