DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 2.
(Limite allincremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per lanno 2005 nellelenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dallISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
2. Le disposizioni del comma 1 non
si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per interessi sui
titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi
e per trasferimenti allUnione europea a titolo di risorse proprie.
3. Le amministrazioni di cui al comma
1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi,
adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.
(Bilancio dello Stato)
1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dellarticolo 2 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto nellelenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni
di entrate e lutilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie
e dordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli
del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare
necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delleconomia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
3. Le dotazioni indicate nella Tabella
C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella,
in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.
4. Fermo quanto stabilito per gli
enti locali dallarticolo 6, comma 22, della presente legge, la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
allamministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università,
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore
a quella sostenuta nellanno 2004. Laffidamento di incarichi
di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei allamministrazione
in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica
dellente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile
soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nellipotesi di eventi
straordinari. In ogni caso, latto di affidamento di incarichi e consulenze
di cui al periodo precedente deve essere trasmesso alla Corte dei conti.
Laffidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.
5. Per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 90 per cento della spesa sostenuta nellanno
2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
per lacquisto, la manutenzione, il noleggio e lesercizio di
mezzi di trasporto. Ai fini di cui al periodo precedente, le medesime pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero
delleconomia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi
di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata
trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al
primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa
complessiva sostenuta nellanno 2004.
6. Sulla base di effettive, motivate
e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il Ministro delleconomia
e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che le disposizioni
di cui al primo periodo del comma 5 non si applicano alle spese sostenute
da specifiche amministrazioni ovvero a specifiche tipologie di mezzi di
trasporto. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo
periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
7. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro
delleconomia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione
concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e
6 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della
spesa.
(Limitazione ai pagamenti)
1. Per lanno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c), è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni di euro;
b)
fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività
produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal
Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti
di cui alla lettera a);
c)
interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1º agosto
2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a).
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sullammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per lintero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dellobiettivo 1, prevista dallarticolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, in relazione allandamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano allobiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nellesercizio dei diritti dellazionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma.
(Disposizioni sulla tesoreria)
1. A modifica di quanto stabilito dallarticolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui allarticolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie dello Stato Spa, i conti intestati allUnione europea e quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dellarticolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonchè i conti istituiti nellanno precedente quello di riferimento, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori allimporto cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dellanno precedente aumentato del 2 per cento.
2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero delleconomia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. Laccoglimento della richiesta ovvero leventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro delleconomia e delle finanze.
(Patto di stabilità interno per
gli
enti territoriali)
1. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dallarticolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per gli stessi fini di cui al comma 1:
a) per lanno
2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna provincia, per ciascun comune
con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità
montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell11,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media
pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti
enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di comuni di cui
al comma 1 lincremento è dell11,5 per cento. Per lindividuazione
della spesa media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti,
in conto competenza e in conto residui, e per lindividuazione della
popolazione, ai fini dellappartenenza alla classe demografica, si
tiene conto della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti
dallarticolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite
per ciascunadelle classi demografiche di seguito indicate:
1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
2)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
3)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
4)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
5)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
6)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
7)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
8)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
9)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
10)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
11)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
12)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per lanno
precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per lanno
2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 4, per ciascuna regione a statuto ordinario
non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dellanno
2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica
la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
correnti e in conto capitale determinate per lanno precedente in
conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.
4. Il complesso delle spese di cui ai commi 2 e 3 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dallarticolo
25;
c)
spese derivanti dallacquisizione di partecipazioni azionarie e di
altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle
concessioni di crediti;
d)
spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dellarticolo 2;
e)
spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dellautorità giudiziaria minorile;
f)
spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dellattuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Limitatamente allanno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 4 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale cofinanziate dai fondi europei.
6. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 solo per spese di investimento e nei
limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili,
nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le
regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
7. Le spese in conto capitale degli
enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito dal presente articolo
possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso
la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è
dotato per lanno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono
estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
dellarticolo 6 del decreto del Ministro delleconomia e delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni
di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari
secondo indicazioni e priorità fissate dal CIPE. Gli enti locali
comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio
2005, le spese che presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse
connessi, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di
pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
8. Fermo restando quanto previsto
ai commi 6 e 7, al fine di promuovere lo sviluppo economico e per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni degli enti locali,
è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per lanno 2005,
di euro 176.500.000 per lanno 2006 e di euro 170.500.000 per lanno
2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi
diretti a tutelare lambiente e i beni culturali. Possono accedere
ai contributi gli interventi realizzati dagli enti locali nei rispettivi
territori per il risanamento e il recupero dellambiente e per la
tutela dei beni culturali.
9. Il Ministro delleconomia
e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e gli enti
locali destinatari dei contributi di cui al comma 8 e provvede allerogazione
delle risorse stanziate sulla base dei progetti preliminari, da presentare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Al fine di consentire il monitoraggio
degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, anche
secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero delleconomia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto
per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it,
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto
del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dellinterno,
sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e lISTAT.
11. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio
una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso
delle spese come definite dal comma 4 coerente con lobiettivo annuale,
che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti al Ministero delleconomia e delle finanze attraverso il
sistema web, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino
a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio. Il collegio dei revisori dei conti dellente locale verifica,
entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dellobiettivo
trimestrale e la sua coerenza con lobiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne dà comunicazione sia allente che al Ministero
delleconomia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web,
e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per
i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I
comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità
montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro
il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica
e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio provvede il revisore dei conti dellente. A seguito dellaccertamento
del mancato rispetto dellobiettivo trimestrale, o semestrale, gli
enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire
lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi
del comma 4, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese
nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli
obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 12, 13, 14 e 15.
12. Per gli enti locali, lorgano
di revisione economico-finanziaria previsto dallarticolo 234 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini
di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà
comunicazione al Ministero dellinterno sulla base di un modello e
con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero
dellinterno, di concerto con il Ministero delleconomia e delle
finanze.
13. Gli enti locali che non hanno
rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti
per lanno precedente non possono a decorrere dallanno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dellultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove lente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dallanno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dellanno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c)
ricorrere allindebitamento per gli investimenti.
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per lanno 2004.
15. A decorrere dallanno 2006,
i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al
comma 1 con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli
investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti
il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno
per lanno precedente. Listituto finanziatore o lintermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita
anche per lanno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di
stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti.
16. Gli enti di nuova istituzione
nellanno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole
del presente articolo dallanno in cui è disponibile la base
di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma
4.
17. Attraverso le loro associazioni,
le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio
sullandamento delle spese. Le comunicazioni previste dai commi 10,
11 e 12 sono trasmesse anche allUnione delle province dItalia
(UPI), allAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e allUnione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
18. Per gli esercizi 2005, 2006 e
2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero
delleconomia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in
conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato
accordo si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
19. Per gli enti locali dei rispettivi
territori provvedono alle finalità di cui al presente articolo le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette
regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun
anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
di cui al presente articolo.
20. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere
le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti
ed organismi strumentali.
21. Sono abrogate le disposizioni
recate dallarticolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato e integrato dagli articoli 1-quater e 1-quinquies
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del
patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per
gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili
con le disposizioni recate dalla presente legge.
22. Laffidamento da parte degli
enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a
soggetti estranei allamministrazione, deve essere adeguatamente motivato
con specifico riferimento allassenza di strutture organizzative o
professionalità interne allente in grado di assicurare i medesimi
servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso latto
di affidamento di incarichi e consulenze di cui al periodo precedente deve
essere corredato della valutazione dellorgano di revisione economico-finanziaria
dellente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. Laffidamento
di incarichi in difformità alle previsioni di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
23. Per lanno 2005, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite
del 50 per cento.
24. Allarticolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2
si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui lente
locale acceda».
25. Gli enti che alla data di entrata in vigore
della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma
1 dellarticolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 24 del presente
articolo, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro
i seguenti termini:
a) un importo annuale
degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo 204 non superiore
al 20 per cento entro la fine dellesercizio 2008;
b)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 16 per cento entro la fine dellesercizio 2010;
c)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dellarticolo
204 non superiore al 12 per cento entro la fine dellesercizio 2013.
26. Allarticolo 101 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
27. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per lanno precedente.
28. In caso di mobilità presso
altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dallalbo,
nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e
provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere
collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti
alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista
dal sistema di classificazione vigente presso lamministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale
senso.
29. Allarticolo 10, comma 10,
lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire
50.000» e «lire 150.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
30. Per gli anni 2005, 2006 e 2007
è consentita la variazione in aumento dellaliquota delladdizionale
comunale allimposta sul reddito delle persone fisiche ai soli enti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano
avvalsi della facoltà di applicare la suddetta addizionale. Laumento
deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per
cento. Per gli enti diversi da quelli di cui al primo periodo del presente
comma, le disposizioni di cui allarticolo 2, comma 21, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, si applicano fino al 31 dicembre 2006.
31. Ai fini del comma 2 dellarticolo
4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito
per lanno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dellinterno,
il fondo per il rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti
dallabolizione del credito dimposta con una dotazione di 10
milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellinterno,
sono dettate le disposizioni per lattuazione della disposizione di
cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
32. Allarticolo 3, comma 51,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è
soppresso.
(Fondo per incentivare linsediamento
nei piccoli comuni)
1. Per lanno 2005 è istituito, presso il Ministero delleconomia e delle finanze, con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per linsediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
2. Il fondo di cui al comma 1 è
finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 1, al riequilibrio
insediativo, quindi allincentivazione dellinsediamento nei
centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero
di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative,
al recupero degli antichi mestieri.
3. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministro dellinterno
definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalità
per laccesso ai finanziamenti di cui al presente articolo.
(Altri enti)
1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nellelenco 1 di cui al comma 1 dellarticolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per lanno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore allammontare delle spese dellanno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per lanno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 6 e 25 della presente legge, nonchè nellarticolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.
(Disposizioni in materia di finanza
regionale
e locale)
1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dellaccisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto limporto di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dellaliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, come, da ultimo, sostituito dallarticolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini della determinazione dellaliquota
definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti
attribuiti per lanno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione
dellarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo
di cui al citato articolo 70 è soppresso.
3. Il Fondo di cui allarticolo
52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato
anche per lesercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali
ai sensi dellarticolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Sulla base di quanto disposto dai
commi 21 e 22 dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
linizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2004, concerne anche quelle maggiorazioni dellaliquota dellimposta
regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle
regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto
a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì,
lapplicazione del predetto comma 22 dellarticolo 2 della legge
n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse
da quelle riguardanti la maggiorazione dellaliquota, nonchè,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali
in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali
disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa
statale di riferimento ed in conformità con essa.
5. Sono autorizzate, a carico di somme
a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate
dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dallarticolo 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata
dal Ministero delleconomia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire
dallesercizio 2005.
6. I trasferimenti erariali per lanno
2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dallarticolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
7. Per lanno 2005, lincremento
delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della
riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dellefficacia
delle disposizioni di cui allarticolo 24, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni,
a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui allarticolo
3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
allarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.
8. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dellimposta sul reddito delle persone
fisiche di cui allarticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, già confermate per lanno 2004 dallarticolo
2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per lanno 2005.
9. Larticolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e larticolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che hanno disposto
la sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali allimposta
sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni e della maggiorazione
dellaliquota dellimposta regionale sulle attività produttive,
si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano solamente agli
aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di provvedimento amministrativo
e non a quelli approvati dalle regioni con proprio provvedimento legislativo.
10. Gli enti locali di cui allarticolo
2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con lalienazione di beni patrimoniali, inclusi
i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui.
11. In deroga alle disposizioni dellarticolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lefficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per laccertamento dellimposta
comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati
al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità dimposta
2000 e successive.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI FINANZIARIE
Art. 10.
(Aperture di credito)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) contrazione
di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali
del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) allarticolo
204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) lammortamento
non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b) la decorrenza dellammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dellanno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dellammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio dellanno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dellanno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo larticolo
205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture
di credito) 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre
aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
allatto della stipula del contratto stesso e per lammontare
dellimporto del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati;
alla chiusura dellesercizio le somme oggetto del contratto di apertura
di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture
di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui allarticolo
203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui allarticolo 204, comma
1, calcolati con riferimento allimporto complessivo dellapertura
di credito stipulata.
4. Lutilizzo del ricavato
delloperazione è sottoposto alla disciplina di cui allarticolo
204, comma 3.
5. I contratti di apertura
di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dellimporto del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dallente e previo rilascio da parte di questultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dellarticolo 206. Lerogazione dellintero importo messo a disposizione al momento della contrazione dellapertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per lente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b)
gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi
erogati. Lammortamento di tali importi deve avere una durata non
inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º
luglio successivi alla data dellerogazione;
c)
le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno,
della quota capitale e della quota interessi;
d)
unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dellammortamento e sino
alla scadenza della prima rata;
e)
deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dellinvestimento, dato atto dellintervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo
le norme vigenti;
f)
deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dellinterno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette,
al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui allarticolo
41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità
previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del
Ministro delleconomia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle
singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) allarticolo
207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione
di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti
locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita allinsieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dellente
capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.
Ai fini dellapplicazione del comma 4, la garanzia prestata dallente
capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per
la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dellente
stesso».
2. Per la gestione del fondo di ammortamento del
debito di cui allarticolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito
presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Allarticolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dellaccensione».
(Rinegoziazione mutui)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza delloperazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o lente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
2. Gli stanziamenti di bilancio previsti
per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico
dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento
conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione
dei mutui di cui al comma 1.
3. Ai fini dellattuazione di
quanto stabilito dai commi 1 e 2 lente pubblico è tenuto a
trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di
cui al comma 1, allamministrazione statale interessata, la relativa
documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
4. In caso di nuove emissioni di titoli
obbligazionari con rimborso del capitale in ununica soluzione alla
scadenza, è necessario che al momento dellemissione venga
costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione
di swap per lammortamento dello stesso, secondo quanto disposto
dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
(Contabilizzazione debito e gestione
di
attivi finanziari)
1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con ladesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.
2. Per le stesse finalità di
cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato,
il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dellamministrazione
pubblica che assume lobbligo di corrispondere le rate di ammortamento
agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia
destinato ad unamministrazione pubblica diversa. Lamministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento
siano corrisposte agli istituti finanziatori da unamministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. Listituto
finanziatore, contestualmente alla stipula delloperazione di finanziamento,
ne dà notizia allamministrazione pubblica tenuta al pagamento
delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
delloperazione tra le accensioni di prestiti, provvede alliscrizione
del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine
di consentire la regolazione contabile delloperazione.
3. Le amministrazioni pubbliche sono
tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento
alle nuove operazioni finanziarie.
4. Il Ministero delleconomia
e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove
posizioni finanziarie attive di sua competenza.
(Superamento della tesoreria unica
e
altre disposizioni finanziarie)
1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro delleconomia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante lanno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. Lindividuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dellarticolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo dellindebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.
2. Larticolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) 1. Qualora lorganizzazione dellente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con luso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui allarticolo 226.
2. La convenzione di tesoreria
di cui allarticolo 210 può prevedere che la riscossione delle
entrate e il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che
per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal
tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio
di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore;
le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dellente,
con rilascio della quietanza di cui allarticolo 214, non appena si
rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati
e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione dellattività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici allestero.
(Norme per il contrasto e la prevenzione delluso illecito di finanziamenti pubblici)
1. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dellUnione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto allattività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate ed approvate dallente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dellavvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale, per ladozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. Dallattuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali)
1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni allagricoltura al sistema assicurativo contro i danni, lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
2. Allarticolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per
la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori, destinato agli interventi di cui allarticolo 1, comma
3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dellarticolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge
finanziaria».
3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per lanno
2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito
presso lIstituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
(ISMEA), ai sensi dellarticolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui
5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di riassicurazione
relativi ai fondi rischi di mutualità.
4. Per gli interventi previsti allarticolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per lanno 2005 di 50 milioni di euro.
INTERVENTI IN MATERIA DI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 16.
(Oneri contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dallarticolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dallanno 2005, di 56 milioni di euro.
2. Le risorse previste dallarticolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere
i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico
sono incrementate, a decorrere dallanno 2005, di 22 milioni di euro,
di cui 20 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dellimposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto complessivo
massimo di cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro da destinare
alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e
amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal
personale delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali.
4. Per il personale dipendente dalle
amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione larticolo
3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
5. In aggiunta a quanto stabilito
dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti
ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti
misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale
delle pubbliche amministrazioni.
6. Il decreto del Presidente della
Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225
del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca,
si intende applicabile anche allIstituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
(Personale a tempo determinato)
1. Per lanno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dallarticolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nellanno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nellanno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per lanno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
2. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e lAgenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale
in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dellarticolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Ministero delleconomia e delle finanze può continuare ad
avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dellarticolo
47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. Possono essere prorogati fino al
31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli
organi della magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dallINPS, dallINPDAP e dallINAIL
già prorogati ai sensi dellarticolo 1 del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico
dei bilanci degli enti predetti.
4. LAgenzia per la protezione
dellambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nellanno
2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma
di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nellanno 2004
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dellAgenzia. Il Centro nazionale per linformatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre
2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato
in servizio nellanno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico
sul bilancio del Centro.
5. Al fine di consentire il completamento
e laggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani
residenti allestero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati
ai sensi dellarticolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104,
possono proseguire nellanno 2005 fino al completamento dellultimo
rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dellarticolo 1-bis
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
6. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e
lavoro di cui allarticolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni
e delle modalità previste dalla normativa vigente per lassunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati
al 31 dicembre 2005.
7. Per lanno 2005 per gli enti
di ricerca, lIstituto superiore di sanità, lIstituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti zooprofilattici
sperimentali, lAgenzia per i servizi sanitari regionali, lAgenzia
italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
lAgenzia spaziale italiana, lEnte per le nuove tecnologie,
lenergia e lambiente, il CNIPA, nonchè per le università
e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve
le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per lattuazione di progetti di ricerca
e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento
di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino
a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
8. I comandi del personale della società
Poste italiane Spa e dellIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
di cui dallarticolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono prorogati al 31 dicembre 2005.
(Disposizioni in materia
di organizzazione
scolastica)
1. Per la proroga delle attività di cui allarticolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per lanno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.
2. Per lanno scolastico 2005-2006,
la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico
di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata
nel medesimo organico di diritto per lanno scolastico 2004-2005.
3. Linsegnamento della lingua
straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe
in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dellorganico
di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere
attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo
nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i
docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto
dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nellambito
delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente,
la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei
requisiti previsti per linsegnamento della lingua straniera.
4. Per lattuazione del piano
programmatico di cui allarticolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dallanno 2005,
lulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti
interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dellinfanzia,
iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi
di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto-dovere di istruzione e formazione.
5. Per la realizzazione di interventi
di edilizia e per lacquisizione di attrezzature didattiche e strumentali
di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui allarticolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere
dallanno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
(Divieto di estensione dei giudicati
e
altre norme processuali)
1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per lestensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
2. Allarticolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero delleconomia e delle finanze
lesistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui
soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti
per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, dintesa
con il Ministero delleconomia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dellarticolo 105 del codice di procedura civile».
3. Dopo larticolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dellARAN
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). 1. LARAN
può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli
1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione
e luniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie
relative al personale di cui allarticolo 3, derivanti dalle specifiche
discipline ordinamentali e retributive, lintervento in giudizio può
essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica, dintesa con il Ministero delleconomia
e delle finanze».
4. La dotazione del Fondo di cui allarticolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E
SOCIALE
Art. 20.
(Gestioni previdenziali)
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per lanno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per lanno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b)
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a carico dello Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dellENPALS.
(Trasferimenti allINPS)
1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dallassunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti lanno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato allINPS ai sensi dellarticolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dellarticolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dellanno
2003, trasferite alla predetta gestione dellINPS in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite
in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui allarticolo
49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto
previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare
complessivo pari a 307,51 milioni di euro;
c)
le risorse trasferite allINPS e accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dellanno 2003 del predetto
Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui allarticolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui allarticolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e allarticolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71
milioni di euro;
3)
finanziamento degli oneri per lassistenza ai portatori di handicap
grave di cui allarticolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97
milioni di euro.
2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dellINPS interessate è definito con la procedura di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per lerogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui allarticolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per lesercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per lesercizio
2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le
risorse derivanti da:
1)
i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in
favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni
di euro;
2)
i minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni
economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni
di euro;
3)
i minori oneri accertati nellattuazione dei commi 2 e 3 dellarticolo
80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente
assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa
in favore di sordomuti e invalidi,per un ammontare complessivo pari a 160
milioni di euro;
4)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500,
per il finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, accertati nellattuazione delle norme in
materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari
a 305 milioni di euro;
b) a decorrere dallanno
2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1)
i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari
a 245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nellattuazione del citato articolo 3, comma
14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo
pari a 277 milioni di euro;
3)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500,
per il finanziamento della gestione di cui allarticolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, accertati nellattuazione delle norme in
materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari
a 305 milioni di euro.
(Modifiche allarticolo 118 della
legge
23 dicembre 2000, n. 388)
1. Allarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b)
al comma 1, dopo lultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono
al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti
a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui allarticolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, allINPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. Ladesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. LINPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui allarticolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per laccesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per laccesso al FSE, di cui allarticolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con moficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(Asili nido aziendali)
1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui allarticolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per lanno 2005, di 10 milioni di euro.
2. Al comma 1 dellarticolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi» sono inserite le seguenti: «con gestione interna o esterna».
(Fondo nazionale
per le politiche giovanili)
1. Nellambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è destinata una quota di 500.000 euro per lanno 2005 per listituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti.
2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.
INTERVENTI NEL SETTORE
SANITARIO
Art. 25.
(Interventi nel settore sanitario)
1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per lanno 2005, 90.014 milioni di euro per lanno 2006 e 91.813 milioni di euro per lanno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per lospedale «Bambino Gesù».
2. Resta fermo lobbligo in capo
allAgenzia italiana del farmaco di garantire per la quota a proprio
carico, ai sensi dellarticolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione
vigente. Nellambito delle annuali direttive del Ministro della salute
allAgenzia è incluso il conseguimento dellobiettivo
del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di
conseguire il contenimento della spesa farmaceutica, lAgenzia italiana
del farmaco stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale
dei farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente
a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci per
i quali i medici possono prescrivere «confezioni davvio»
per terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare
prescrizioni quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne
la tollerabilità e lefficacia, e predispone lelenco
dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per
unità posologiche.
3. Al fine di garantire che lobiettivo
del raggiungimento dellequilibrio economico finanziario da parte
delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della
salute, ferma restando la disciplina dettata dallarticolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di
garantire che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi
sul territorio nazionale, con regolamento adottato ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della
salute, che si avvale della commissione di cui allarticolo 4-bis,
comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard
qualitativi (strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito)
e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie
di assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal
vigente Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005.
4. Alla determinazione delle tariffe
massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali,
assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con
proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori
alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro il 30
marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, si procede alla ricognizione e alleventuale aggiornamento
delle tariffe massime. Con la medesima modalità si procede allaggiornamento
biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno
a decorrere dallanno 2005.
5. Ferma restando la facoltà
delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività
e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali,
degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori
pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
lapplicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi
a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità
con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con
i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
6. Laccesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma
1, rispetto al livello di cui allaccordo Stato-regioni dell8
agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del
7 settembre 2001, per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base
annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica
intesa tra Stato e regioni ai sensi dellarticolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento
della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e delleconomia e delle
finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c)
ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nellambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d)
il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine
di garantire leffettività del processo di razionalizzazione
delle reti strutturali dellofferta ospedaliera e della domanda ospedaliera,
con particolare riguardo al riequilibrio dellofferta di posti letto
per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio
dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione
degli interventi volti alla prevenzione, coerentemente con il Piano sanitario
nazionale;
e)
il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione
di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo
rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dellanno precedente,
al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f)
in ogni caso, lobbligo in capo alle regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sullindebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, lequilibrio economico-finanziario
delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia
in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme
di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi
dellindebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
lobbligatorietà delladozione di misure per la riconduzione
in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio,
nonchè lipotesi di decadenza del direttore generale.
7. Al fine del rispetto dellequilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui allarticolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dellanno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.
8. In caso di mancato adempimento
agli obblighi di cui al comma 6 è precluso laccesso al maggiore
finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente
immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
9. Al fine di garantire il rispetto
degli obblighi di cui al comma 6, ciascuna regione provvede a disciplinare
appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri
di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente
alle strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi
di contenimento della dinamica dei costi di cui al presente articolo.
10. La regione interessata, nelle
ipotesi indicate ai commi 7 e 8, anche avvalendosi del supporto tecnico
dellAgenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione
delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione
o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore
al triennio. I Ministri della salute e delleconomia e delle finanze
e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dellequilibrio economico, nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 6. La sottoscrizione dellaccordo è condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla
verifica della effettiva attuazione del programma.
11. Con riferimento agli importi indicati
al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per lanno
2005, 1.200 milioni di euro per lanno 2006 e 1.400 milioni di euro
per lanno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato,
oltre che agli adempimenti di cui al comma 6, anche al rispetto da parte
delle regioni medesime dellobiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dallarticolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
12. Al fine di consentire in via anticipata
lerogazione dellincremento del finanziamento a carico dello
Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dallarticolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero delleconomia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 11, da accreditare sulle contabilità speciali di cui allarticolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b)
per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero delleconomia e delle
finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta
dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle
entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c)
allerogazione dellulteriore 5 per cento o al ripristino del
livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell8
agosto 2001 per lanno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a
seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 6 e 11;
d)
nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dellarticolo
2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della
stipula dellintesa di cui al comma 6, le anticipazioni sono commisurate
al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto
per lanno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del
2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;
e)
sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi.
(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime)
1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dallarticolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
2. I proventi delle sanzioni amministrative
per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dellarticolo
51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali
affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti
di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi
e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo
e delle patologie ad esso correlate.
3. Resta ferma lautonoma, integrale
disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli
17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli
organi di polizia locali, come tali ad esse direttamente attribuiti.
FINANZIAMENTO DEGLI
INVESTIMENTI
Art. 27.
(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale)
1. Al fine di migliorare lefficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per lacquisizione di applicativi informatici e per lerogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
2. Le pubbliche amministrazioni di
cui allarticolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative
in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi
in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità
tecnico-economica di cui allarticolo 8 dello stesso decreto legislativo,
che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti
economicamente più vantaggiosa.
3. Ai fini di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi
di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.
4. Le pubbliche amministrazioni diverse
da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo
comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Ai fini della copertura delle spese
necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere
assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico di cui allarticolo
27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze
(buste paga) del personale delle amministrazioni di cui allarticolo
1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia
già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dallamministrazione,
sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente
per via telematica allindirizzo di posta elettronica assegnato a
ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione
e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni,
anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure
amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente
e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando
modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sono emanate le
relative norme attuative.
(Attività in materia ambientale)
1. Per lanno finanziario 2005 e successivi, il Ministro delleconomia e delle finanze, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dellambiente e della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione degli interventi previsti dallarticolo 52, comma 59, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dallarticolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale fine vengono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate nelle citate disposizioni di legge.
(Disincentivi al cambio
di destinazione
urbanistica)
1. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di delocalizzazione dellintero processo produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto acquisito dallimpresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
(Disposizioni in materia di protezione civile)
1. Al fine di favorire lavvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, è istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per lanno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delleconomia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, sono definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonché le misure volte a incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo lesclusione dellintervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dellillecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente loblazione e gli oneri accessori.
2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dellopera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dellarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dintesa con il Ministro delleconomia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dellarticolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dellarticolo 4 dellordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dallanno 2005.
(Rifinanziamento di misure a sostegno dellinnovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, laccesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni)
1. Il Fondo di cui allarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare lacquisizione e lutilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonché la loro formazione, fino allesaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dellarticolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. I benefici di cui allarticolo
4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti
con le modalità di cui al decreto del Ministro per linnovazione
e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto lanno 2005.
3. Nel corso dellanno 2005,
i benefici di cui al comma 2 sono concessi anche al personale dirigente
e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado
e delle università statali, nonché al personale dirigente,
docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle
università non statali e delle università telematiche riconosciute
ai sensi del decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente
comma sono definite ai sensi dellultimo periodo del comma 11 dellarticolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione
di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori
operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di
mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
5. La sezione speciale del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui allarticolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita
con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro
per linnovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata
della somma di 40 milioni di euro per lanno 2005, 40 milioni di euro
per lanno 2006 e 20 milioni di euro per lanno 2007. Tali somme
possono essere altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate
al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente
comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente
comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto richiesto
in seguito allapprovazione della nuova disciplina di Basilea sui
requisiti minimi di capitale per le banche. I commi 25, 26, 27 e 61-ter
dellarticolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati.
6. Le risorse del Fondo centrale di
garanzia per il credito navale di cui allarticolo 5 della legge 31
luglio 1997, n. 261, sono destinate, per un importo di sessanta milioni
di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui allarticolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7. Lintervento di cui al comma
1 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
rifinanziato, per lanno 2005, per limporto di 110 milioni di
euro. Il contributo, la cui misura è fissata in euro 70, si applica
ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004. Le procedure
per lassegnazione dei contributi stabilite, relativamente allanno
2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni
30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del
23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui
al presente comma.
8. Lintervento di cui al comma
2 dellarticolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
rifinanziato, per lanno 2005, per limporto di 30 milioni di
euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º
dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora laccesso
alla rete fissa da parte dellutente ricada nei comuni il cui territorio
sia ricompreso nelle aree di cui allobiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con
popolazione inferiore a diecimila abitanti.
(Strumento flessibile per lattrazione
di
investimenti nelle aree sottoutilizzate)
1. Al fine di rafforzare lattrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio.
2. Le agevolazioni di cui al comma
1 consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su
mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi
da istituti autorizzati allesercizio dellattività bancaria
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non
superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento.
Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti
ammissibili; nonché b) un contributo in conto capitale fino
al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c)
partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore
al 15 per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Il cumulo
delle agevolazioni concedibili non può superare i vigenti limiti
massimi di intensità di aiuto.
3. Le agevolazioni di cui al comma
2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui allarticolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine lelenco degli strumenti
che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui allallegato
1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi
previsti dal presente articolo.
4. Con delibera del CIPE, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse
del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 1 nonché le
condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 3.
5. Lefficacia delle disposizioni
di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dellarticolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
(Promozione di fondi comuni di investimento
attraverso capitale pubblico nelle
aree sottoutilizzate)
1. Al fine di favorire lafflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per linnovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, dintesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero delleconomia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che lorganizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dellarticolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
ALTRI INTERVENTI
Art. 34.
(Gestioni liquidatorie)
1. Gli immobili di cui allarticolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono essere alienati anche nellambito dellattività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dallarticolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Allarticolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, lettera c), secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) al comma 1-bis, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dellarticolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito allIspettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
4. Lufficio stralcio di cui
allarticolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31
marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni
interessate.
5. Congiuntamente al Ministro delleconomia
e delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), dellarticolo 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato
della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita
entro il 31 dicembre 2005.
(Disposizioni diverse)
1. Le risorse del fondo di cui allarticolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 5 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze.
2. Allarticolo 2, comma 8, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dallAIMA»
sono sostituite dalle seguenti: «dallAgenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dellarticolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»
e le parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti:
«settore agricolo».
3. Le risorse del fondo di cui al
comma 1 possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di
internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il
Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli
di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di
categoria e può avvalersi della collaborazione dellIstituto
nazionale per il commercio estero.
4. Per lanno 2005 è confermato
il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace.
Il Ministro delleconomia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento
copia delle deliberazioni relative allutilizzo del Fondo e di esse
viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Al fine di assicurare lefficace
svolgimento delle attività di cui allarticolo 17 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, lIstituto per la promozione industriale
(IPI) adotta, dintesa con il Ministero delle attività produttive,
appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dellarticolo
14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dellarticolo 60 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dallanno
2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte
le autorizzazioni di spesa di cui allarticolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed allarticolo 60, comma
3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
6. Il fondo di cui allarticolo
145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto,
nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto
della lettera c) del comma 14 dellarticolo 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dellarticolo 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo
economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento
a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce
un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, dintesa
con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali,
alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione
di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro a decorrere dal 2005.
8. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito
un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione di cui allarticolo 18 della legge 1º dicembre
1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dallanno 2005. Una quota delle
predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per lanno 2005,
e ad euro 12 milioni a decorrere dallanno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la copertura degli oneri di cui allarticolo 2, commi 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali)
1. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per luso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
2. Dal canone di concessione vengono
detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il
limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato
a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità
e i tempi stabiliti nellatto di concessione o in apposita convenzione
unita allatto stesso.
3. I beni culturali che possono formare
oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale
competente. Lindividuazione del concessionario avviene mediante procedimento
ad evidenza pubblica.
(Interventi in materia di giustizia)
1. Allarticolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
2. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:
«1. Il contributo unificato è
dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200
e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi
speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura
civile;
c)
euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro
26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d)
euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e)
euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f)
euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g)
euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000».
3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.
4. Larticolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00
e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dallarticolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui
ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento
di debiti pregressi nonché per ladeguamento delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.
6. Allarticolo 11 della legge
21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «4-ter. Le indennità previste dal presente articolo
non possono superare in ogni caso limporto di euro 72.000 lordi annui».
La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.
7. I veicoli giacenti presso i custodi
a seguito dellapplicazione di provvedimenti di sequestro dellautorità
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini
della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito
ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dellautorità giudiziaria da comunicare allavente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato ladozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico;
c)
siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio
2002;
d)
siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione allavente diritto
alla restituzione dellordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro.
8. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
9. Allalienazione e alle attività
ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso
i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate.
10. Lalienazione del veicolo
si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione
allalienazione da parte dellufficio giudiziario competente.
11. Il provvedimento di alienazione
è comunicato allautorità giudiziaria che aveva disposto
il sequestro.
12. Il provvedimento è altresì
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, allaggiornamento delle relative iscrizioni.
13. Al custode è riconosciuto,
in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato,
per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole
e operatrici;
c)
euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
14. Gli importi sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva leventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
15. Le somme complessivamente dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dallanno
2006.
16. Alle procedure di alienazione
o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi,
si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti
cui al comma 7, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 15.
17. Allarticolo 82, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, le parole: «e previo parere del consiglio dellordine,»
sono soppresse.
18. Larticolo 30, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce
in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per lassegnazione
o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità
di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su
richiesta del funzionario addetto allufficio, in modo forfettizzato,
nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dallarticolo
unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
19. La tabella di cui allallegato n. 1
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, è abrogata.