Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio
dello
Stato)
1. Per lanno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 49.138 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso lindebitamento allestero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 244.138 milioni di euro per lanno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 40.307 milioni di euro ed in 23.999 milioni di euro,
al netto di 3.572 milioni di euro per lanno 2006 e 3.176 milioni
di euro per lanno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
234.307 milioni di euro ed in 209.499 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto
da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni
di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di
euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato
di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate
al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria
di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza
del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati
nel Documento di programmazione economico-finanziaria.