Onorevoli Senatori. La sentenza del 26 aprile 1954 n. 747 del Tribunale supremo militare, riconosceva ai soldati della Repubblica sociale italiana (RSI) la qualifica di militari combattenti, al di là del fatto che dopo l8 settembre il Governo legittimo fosse quello del Sud, e che il Governo della RSI «fosse soltanto un Governo di fatto privo di legittimità», ma con tutte le caratteristiche di Governo operante sul territorio sottoposto alla sua sovranità effettiva. La sentenza richiamata analizzava attentamente la situazione venutasi a creare in Italia allindomani dell8 settembre e della successiva proclamazione della RSI datata 23 settembre 1943, affermando che: «quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico e la sua sfera di autonomia nel territorio ad essa soggetto, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al Governo legittimo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante linsurrezione, la situazione che si è creata, e ha la possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine, allora può discutersi e forse anche negarsi lesistenza di un Governo di fatto insurrezionale. Ma quando tale capacità non esiste, quando il Governo legittimo è addirittura alla mercé del nemico, e lautorità del Governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve durata, allora non è più possibile negare a questultimo il carattere di un Governo di fatto, secondo i principi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica.
Pertanto deve concludersi che la Repubblica
sociale italiana era retta da un Governo di fatto dalla quale nozione scaturiscono
le conseguenze giuridiche che tra breve saranno esaminate». Una di
queste conseguenze logiche e giuridiche è il riconoscimento della
qualifica di militari belligeranti della RSI.
Per ulteriore chiarezza si vuole ricordare
il contenuto di un documento proveniente dal Ministero della Guerra datato
30 maggio 1945 dal quale risulta a chiare lettere lo status di militari
belligeranti di quanti appartennero alle forze armate della RSI.
Trattasi della circolare del gabinetto
del Ministro della guerra, datata appunto 30 maggio 1945, n. 112644/I.1,
con la quale si comunica allo stato maggiore, ai vari comiliter ed alle
altre autorità militari italiane che «per disposizione del
quartier generale forze armate (AFHQ) coloro che appartennero at formazioni
militari pseudo repubblica fascista sono da considerarsi prigionieri di
guerra delle forze armate alleate ed pertanto ovunque catturati virg. dovranno
essere consegnati al più vicino centro americano od inglese di prigionieri
di guerra alt quanto sopra per norma e conseguenti disposizioni enti dipendenti
alt Ministro della Guerra Casati. Il Capo di Gabinetto f.to Col. Luigi
Lombardi».
La circolare è chiarissima.
Ribadita la illegittimità della pseudo repubblica fascista, coloro
che appartennero alle formazioni militari della RSI furono subito considerati
prigionieri di guerra degli alleati, da internarsi nei campi di concentramento
(Modena, Coltano ecc.).
La circolare è altresì
importante perché emanata dal Ministro italiano della guerra del
Governo legittimo, e quindi assunta per decisione unanime degli alleati
dei quali lItalia era cobelligerante.
Tornando alla sentenza del Tribunale
supremo militare, presidente Buoncompagni, relatore Ciardi, a seguito di
ricorso di alcuni ufficiali della «Legione Tagliamento» ricorrenti
contro la sentenza del Tribunale militare di Milano, che aveva tra laltro
negato che la RSI avesse costituito un Governo di fatto e che pertanto,
i suoi ordini potessero ritenersi legittimi, si riportano alcuni brani
della motivazione in ordine al problema relativo al fatto che i combattenti
della RSI dovessero ritenersi belligeranti: «Per esaminare a fondo
il problema occorre rifarsi allorigine della belligeranza.
Quanto fu pubblicato larmistizio
dell8 settembre 1943, una parte delle forze armate italiane non lo
accettò e proseguì nelle ostilità contro il nemico,
e, cioè contro gli alleati che avevano messo piede in Italia.
Indubbiamente i comandanti dei reparti
che non obbedirono agli ordini del Governo legittimo violarono la norma
di cui allarticolo 168 codice penale militare di guerra, con cui
si punisce larbitrario prolungamento delle ostilità. Questo
fatto non sopprimeva, di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti
che spettava a tutti i combattenti; di fronte agli angloamericani e loro
alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio, non potevano i combattenti
italiani sia pure ribelli agli ordini del supremo comando italiano
perdere il loro carattere di belligeranti, così come è
stabilito nelle convenzioni internazionali e come è comunemente
accettato. Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare
tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa. Colpevoli i
combattenti che non obbedirono agli ordini del Re, di fronte allo Stato
italiano, ma sempre soldati e belligeranti di fronte al nemico. I combattenti
che non si arresero ritennero di dover mantenere fede allalleato
tedesco e fronteggiarono a viso aperto lavversario, venendo dal medesimo
fino allultimo trattati come combattenti e come belligeranti.
Lart. 40 del citato regolamento
annesso alla Convenzione dellAja dichiara che ogni grave infrazione
dellarmistizio, commessa da una delle parti, dà diritto allaltra
di denunciare e, in caso di urgenza, anche di riprendere immediatamente
le ostilità. Nella specie che ci occupa non ci fu infrazione da
parte dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità
di terra, di mare e dellaria. Ed allora il conflitto non ebbe a cessare:
gli alleati fronteggiarono ugualmente truppe tedesche e italiane e solo
più tardi, molto stentatamente, si attuò la cobelligeranza
coi reparti regolari italiani, fiancheggiati dalle formazioni partigiane.
Ciò appartiene alla storia.
Non può, pertanto, negarsi,
alla stregua dellart. 40 suddetto, che gli appartenenti alle forze
armate della RSI abbiano conservato la qualità di belligeranti,
né è possibile concepire che tali forze avessero detta caratteristica
solo di fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti italiani.
Ecco come si spiega il trattamento
di prigionieri di guerra concesso dagli alleati daccordo col
Governo legittimo italiano ai militari delle forze armate della
Repubblica sociale italiana sin dai primi mesi del 1944. Ciò vale
a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del tutto superate,
con cui si vuole negare il carattere di belligeranti ai combattenti della
Repubblica sociale italiana, argomentando in maniera erronea e fallace,
in base alle norme della legislazione italiana postfascista, che, come
si è rilevato, non ha, sotto il profilo del diritto internazionale,
alcuna veste e alcuna autorità al riguardo.
Belligeranti, dunque, erano i combattenti
del centro-nord, anche se ribelli o insorti e, quindi, punibili secondo
il diritto interno in base allo svolgimento di regolari giudizi. Ma pure
da un altro punto di vista si conferma la tesi su esposta. Accertato che
la Repubblica sociale italiana concretava un Governo di fatto, soggetto
di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo
riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti.
Anche a voler considerare, per dannata
ipotesi come fa la sentenza impugnata, i reparti della Repubblica sociale
italiana quali milizie alle dipendenze del tedesco invasore, egualmente
dovrebbe ad essi riconoscersi la qualità di belligeranti, perché
comandati da capi responsabili, portavano segni distintivi e riconoscibili
a distanza, apertamente le armi, e si conformavano, per quanto era possibile,
nei confronti dellavversario belligerante, alle leggi e agli usi
di guerra (i partigiani non erano belligeranti, come si vedrà in
seguito); né può far velo a tale soluzione giuridica la caratteristica
insurrezionale di tali reparti, poiché lart. 1 della Convenzione
dellAja non fa distinzioni di sorta. Daltronde linterpretazione
pressoché autentica, di questi princìpi è fornita
dallarticolo 4 della Convenzione di Ginevra, 8 dicembre 1949, relativa
al trattamento dei prigionieri di guerra, convenzione che ha reso normativo
quello che già era accettato nellattuazione pratica del diritto
internazionale bellico.
Infatti il n. 2 del detto art. 4,
prendendo evidentemente le mosse dallarticolo 3 del Regolamento annesso
alla Convenzione dellAja, il quale dichiara che gli appartenenti
alle forze armate delle parti belligeranti hanno diritto, in caso di cattura,
al trattamento di prigionieri di guerra, precisa che sono prigionieri di
guerra i membri delle altre milizie e i membri degli altri corpi volontari,
ivi compresi quelli di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte
in conflitto e agenti fuori e allinterno del loro territorio, anche
se questo territorio è occupato, purché queste milizie o
corpi volontari, ivi compresi i movimenti di resistenza organizzati, adempiano
le condizioni seguenti:
a) avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati;
b)
avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c)
portare apertamente le armi;
d) conformarsi,
nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra.
Questi princìpi erano stati già applicati durante la guerra, tantè che gli alleati ottennero dalla Germania il trattamento di legittimi combattenti alle formazioni della Francia libera del Generale De Gaulle, nonostante la resa dello Stato francese.
Limpugnata sentenza tratta in
modo troppo semplicistico il problema della belligeranza, considerando
lorganizzazione militare della Repubblica sociale italiana come rivolta
alla ribellione contro lo Stato legittimo, e quindi non aventi alcun valore
le norme, gli ordini, i vincoli di subordinazione e i poteri gerarchici
da essa emanati.
Pertanto, rifacendosi solo al diritto
interno, negando la caratteristica di Governo di fatto alla Repubblica
sociale italiana, che perfino il Pubblico ministero aveva riconosciuto
con serena obiettività e profondità di argomentazioni
pur non traendone le necessarie conseguenze ha finito col non ritenere
la belligeranza degli avversari, per potere, in prosieguo di motivazione,
trattare soltanto da ribelli i combattenti della Repubblica suddetta, ed
escludere, quindi, le fondamentali discriminanti delladempimento
del dovere e dello stato di necessità di cui si dirà in seguito.
In tal modo, disavvenendo a tutte le norme in materia, si perpetua una
particolare valutazione dei fatti che, se era spiegabile nei primi dolorosi
anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, nel clima dellauspicata
pacificazione e delle sopite passioni politiche, e nellaustera applicazione
del puro diritto».
Eravamo nel 1954.
Prosegue la sentenza affermando che
«la storia dirà un giorno e la cronaca già si
sofferma su questo punto se i gerarchi della Repubblica sociale
italiana si opposero, con i mezzi a loro disposizione, ai piani del tedesco,
e se mirarono sia pure ponendosi contro il Governo legittimo
al solo bene dellItalia, quale essi lo ritennero. Certo è
che, nella disamina delle responsabilità occorre avere presenti
i proposti quesiti in tema di dolo, al fine di accertare quale fu il movente
e quale lo scopo per cui si attuò, nei singoli casi, la collaborazione.
La suprema Corte di Cassazione, dopo una prima rigorosa giurisprudenza,
che risentiva del clima in cui ebbe a formarsi, ha, sin dal primo semestre
del 1947, discusso e ammesso la possibilità, nella soggetta materia,
delle discriminanti delladempimento del dovere e dello stato di necessità.
Per lo contrario limpugnata sentenza ha, con criterio unilaterale,
come si è superiormente rilevato, ritenuto che lorganizzazione
militare della Repubblica sociale italiana era rivolta alla ribellione
contro lo Stato legittimo, donde nessun valore poteva attribuirsi alle
norme, agli ordini, ai vincoli di subordinazione e ai poteri gerarchici
che da essa promanavano.
Alluopo la sentenza ricorda
che, secondo la legge sulle sanzioni contro il fascismo, deve parlarsi
di sedicente Repubblica sociale italiana e che tale appellativo
è sintomatico per la soluzione della questione.
Deve in proposito, rilevarsi che il
termine sedicente intende contrapporre tale Repubblica allo
Stato italiano legittimo; essa fu solo sedicente, perché
non ebbe il pieno riconoscimento internazionale, né si sostituì
allo Stato legittimo. Queste locuzioni Stato di diritto, Stato
legittimo, non rispondono pienamente alla terminologia del linguaggio
tecnico-giuridico, ma sono utilmente adottate per significare che non si
tratta di uno Stato di fatto (altra locuzione praticamente utile), ma dellunico,
vero, legittimo Stato. Con tali argomenti il giudice di merito ha posto
il veto e ha risolto ogni premessa per la discussione e lammissibilità
delle discriminanti parole. È mai possibile che, in tal modo, siano
annullati i princìpi posti dal codice penale e dai codici penali
militari, da ogni legislazione civile, dichiarando in blocco inapplicabili
tali cause di esclusione?
In definitiva, quando la resistenza
e linsurrezione armata assume, in grande stile, forme di organismo
militare vero e proprio, quando non si tratta di una ribellione di pochi,
ma di imponenti masse, è ovvio che, nei limiti consentiti e in omaggio
alle esigenze dellumanità i Governi di fatto non possono essere
trattati senzaltro come Governi aventi giurisdizione su unaccolita
di ribelli e di fuori legge, ché altrimenti, accertata loriginaria
e libera volontà di porsi agli ordini della Repubblica sociale italiana,
risulterebbe imponente il numero dei colpevoli di collaborazionismo, sia
pure beneficiati di amnistia: in questa ipotesi la delinquenza politica
si sarebbe palesata come generalità di vita vissuta da centinaia
di migliaia di uomini e non come eccezione; il che non può essere,
perché è leccezione che delinque e non la generalità.
Daltronde, come può oggi parlarsi più di una accozzaglia
di ribelli, quando la Convenzione di Ginevra ha inteso proprio tutelare
i movimenti di resistenza organizzata, come sopra detto?
Più che dallessere la
Repubblica sociale italiana un Governo di fatto, le discriminanti in questione
traggono origine dalla riconosciuta qualità di belligeranti ai combattenti
della Repubblica suddetta. Si comprende che, negata loro tale qualità,
ne deriva che essi fossero unaccozzaglia di ribelli, di traditori
e di banditi, nonostante che imponente fosse il numero dei reparti, degli
ufficiali, dei decorati che non vollero deporre le armi; ammessa, invece,
tale qualifica nellindiscutibile spirito delle Convenzioni internazionali
dellAja e di Ginevra, il problema delle cause discriminanti può
e deve senzaltro essere posto e risolto.
Lo Stato italiano punisce i suoi sudditi,
per lopera collaborazionistica col tedesco invasore, ma nel contempo
è innegabile, per le cose dette che occorre tenere presente linquadratura
militare della Repubblica sociale italiana, delle gerarchie costituite,
degli ordini emanati e della legge militare colà imperante (quella
italiana), né può da un lato riconoscersi la belligeranza
e da un altro negarsi lesistenza di un ordinamento militare, fondato
sullobbedienza e sulla disciplina militare.
Ciò premesso, per la serena
valutazione dei fatti occorre fissare il punto di partenza, che nella sfera
dellordine psicologico, prende le mosse dallarmistizio dell8
settembre 1943. Si è rilevato che, inizialmente, una parte delle
forze armate italiane non volle accettare larmistizio e proseguì
nelle ostilità contro il nemico della guerra sino allora combattuta,
intendendo mantenere fede allalleato tedesco; le armi italiane non
furono inizialmente rivolte contro i propri fratelli, e se scontri inizialmente
vi furono tra reparti italiani e reparti italiani, più che altro
si verificarono per la fatalità delle circostanze. I reparti che
avevano seguito lordine del Governo legittimo pensarono soprattutto
a fronteggiare il tedesco invasore e, purtroppo, avvenne linevitabile,
per cui si trovarono di fronte figli della stessa grande Madre. In quei
giorni nefasti il potere regio era pressoché annullato, e solo formalmente
esisteva, come si è dianzi rilevato, la sovranità italiana.
Lesercito era disperso e infranto, gli alleati apparivano vittoriosi,
tutto cadeva in rovina e grande era il disorientamento delle coscienze.
In tale confusione, nella carenza dei poteri costituzionali, il soldato,
lufficiale italiano fu chiamato a risolvere il tragico quesito, se
mantenere fede allalleato o ubbidire al Governo del Re.
Quando si afferma la tesi della libertà
di determinazione dei singoli nella scelta del fronte, si dimentica la
tragica situazione cui si è fatto cenno, si oblia che la guerra
fraterna non fu inizialmente voluta, ma fatalmente sorse dalla disfatta,
che, comunque, tutti gli italiani, salvo pochi, amarono di sconfinato amore
la loro Patria, anche errando; che, se si può parlare di collaborazionismo
e di tradimento nel senso giuridico, non si può certo affermare
che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al nord a combattere
contro gli alleati e le truppe regie, fossero unaccozzaglia di traditori.
Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare
la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di valore che ci lasciarono
coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre
nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano.
Ricostruita così la verità
storica degli avvenimenti, non deve da tale ricostruzione trarsi la stolida
illazione che non vi siano colpevoli, poiché non vha dubbio
che debbono essere inesorabilmente colpiti coloro che agirono in malafede,
eccedettero in faziosità, compirono azioni delittuose, crudeltà
efferate ed innominabili sevizie.
Tutta lantecedente esposizione
deve servire solo ad obiettare e a serenamente apprezzare i fatti, a non
porre senzaltro le premesse di una ribellione, libera nella determinazione
e totalitaria nei delittuosi scopi, per cui si giunga inesorabilmente a
colpire quanto non è giusto colpire, e si perpetuino i rancori,
gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione,
che non può essere attuata se non nel clima di una tranquillante
giustizia.
Limpugnata sentenza ha ritenuto
che lerrore di fatto in cui possono essere caduti taluni imputati,
nel ritenere legittimi gli ordini provenienti dagli organi della Repubblica
sociale italiana, sia inescusabile in quanto lillegittimità
di tale organismo è elemento di norme penali che quella illegittimità
sanciscono. Ciò non è esatto, perché il dolo domina
tutti gli estremi del reato, e alla sua ricerca non si sottrae neppure
lestremo della illegittimità.
Ma vha di più! La tesi
del giudice di merito non può essere accolta. Una volta riconosciuto
che la Repubblica sociale italiana costituiva un Governo di fatto e che
i suoi combattenti dovevano essere considerati belligeranti, ne consegue
che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano essere
eseguiti. Non può far velo alla soluzione del quesito, che è
di ordine strettamente giuridico, il carattere insurrezionale del Governo
suddetto, per trarne lillazione generica della illegittimità
di tali ordini.
La legittimità o lintegrità
non è in funzione della insurrezione, della ribellione al potere
regio, ma va posta in relazione alla organizzazione politica e militare
che si era costituita con il suo ordinamento giuridico, con le sue leggi,
con le sue autorità. Se lo sbandamento delle coscienze e la fatalità
degli eventi portò molti combattenti nei quadri militari della Repubblica
sociale italiana, non è esatto parlare a priori di illegittimità
degli ordini, e tanto meno escludere discriminanti putative se, per giustificabile
errore, i soggetti ritennero di adempiere al loro dovere e di agire nello
stato di necessità».
La citata sentenza del Tribunale supremo
militare, della quale abbiamo riportato parte della motivazione che attiene
al riconoscimento della qualifica di militari belligeranti dei soldati
della RSI, non ha però evidenziato unaltra situazione del
tutto peculiare. Alludiamo ai soldati di leva che risposero alla chiamata
alle armi del «bando Graziani». Almeno la metà degli effettivi
dellesercito della RSI fu costituito da ragazzi di leva che furono
posti di fronte allalternativa dellarruolamento o della renitenza
alla leva, sanzionata con la pena di morte. La storiografia più
recente ed anche la letteratura più attenta (da ultimo il libro
di Giampaolo Pansa «I figli dellaquila» e prima altri autori
come Mazzantini, Vivarelli, Beppe Fenoglio, per citarne solo alcuni), hanno
messo in evidenza il destino di questi giovani che, accanto ai volontari,
si trovarono a combattere per la Repubblica sociale italiana contro gli
angloamericani ad Anzio e Nettuno, sulla linea gotica, in Garfagnana, nelle
valli di Comacchio, contro gli slavi sul confine orientale; difendendo
Trieste, Gorizia, le valli del Natisone e quindi nel vortice della guerra
civile.
Ebbene anche ai soldati di leva è
stata contestata, come ai volontari, la qualifica di combattenti, con la
motivazione che si batterono per la pseudo repubblica sociale.
Infatti sul foglio matricolare di
chi vi militò si legge la annotazione «depennato il servizio
prestato con la pseudo repubblica a seguito della circolare 28/5/1945 del
M.G.». Una tale decisione presa allindomani della fine della
guerra, fu motivata dalla evidente volontà di negare alla RSI ogni
legittimità, come giustamente rilevato dalla sentenza del Tribunale
supremo militare, in una situazione che «se era spiegabile nei primi
dolorosi anni del dopoguerra, oggi non può essere consentita, nel
clima dellauspicata pacificazione e delle sopite passioni politiche».
Ribadiamo ancora una volta che eravamo
nel 1954.
A distanza di tanti anni appare giusto
riconoscere ai reduci delle forze armate della RSI la qualifica di militari
belligeranti che compete loro sul piano dei fatti e del diritto nazionale
ed internazionale, qualifica che essi hanno sempre rivendicato con forza,
al di là degli schieramenti politici del dopoguerra.
Il presente disegno di legge si fonda
sulla puntuale applicazione dei principi giuridici contenuti nella più
volte richiamata sentenza del Tribunale supremo militare del 26 aprile
1954, ai quali i presentatori si riportano integralmente, condividendone
i contenuti storici e normativi. Il disegno di legge contiene due articoli:
allarticolo 1 è riconosciuta la qualifica di militari belligeranti
ai combattenti della RSI; allarticolo 2 è previsto che i Distretti
militari devono conseguentemente provvedere ad annotare sui fogli matricolari
dei militari il servizio prestato ai sensi della presente legge entro sei
mesi dalla data dellentrata in vigore.
Il presente disegno di legge non presenta
oneri per lo Stato.