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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 2244


Art. 2.

    1. I Distretti militari provvedono, ai sensi della presente legge, ad annotare sui fogli matricolari dei soggetti di cui all’articolo 1 il relativo servizio prestato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. La presente legge non presenta oneri a carico della finanza pubblica.