Art. 1.
1. I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali che prestarono servizio nella Repubblica sociale italiana (RSI) sono considerati a tutti gli effetti militari belligeranti, equiparati a quanti prestarono servizio nei diversi eserciti dei Paesi tra loro in conflitto durante la seconda guerra mondiale.
1. I Distretti militari provvedono, ai sensi della presente legge, ad annotare sui fogli matricolari dei soggetti di cui allarticolo 1 il relativo servizio prestato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge non presenta oneri a carico della finanza pubblica.