(Pubblicità nei servizi)
1. Ai messaggi pubblicitari riguardanti i servizi di connessione ad Internet con tariffazione specifica, ivi compresi quelli internazionali, da chiunque effettuati, si applicano le norme e le limitazioni di cui alla vigente legislazione in materia di pubblicità di beni o servizi.
2. La pubblicità relativa alle
informazioni o prestazioni dei servizi di cui al comma 1, da chiunque eseguita
e qualunque sia il mezzo utilizzato, non deve contenere elementi offensivi
per la dignità delle persone, evocanti discriminazioni razziali,
di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed
ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e lambiente. Essa evita
ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore il consumatore
riguardo alle caratteristiche ed al prezzo.
3. In ogni caso, qualunque sia il
mezzo utilizzato, la pubblicità riporta in modo chiaro, facilmente
percepibile, inequivocabile e disposto orizzontalmente, nel caso di citazioni
visive:
a) la natura del servizio, la durata massima e gli eventuali divieti per i minori;
b)
il costo del servizio al minuto più IVA;
c)
lidentità del fornitore del servizio completa di ragione sociale,
sede ed indirizzo in Italia;
d)
nel caso di servizi di chat-lines, la pubblicità indica anche
un numero di telefono a cui lutente può rivolgersi per qualsiasi
evenienza.
4. Restano ferme, con riferimento alle pubblicità radiotelevisive, le norme recate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché, in generale, quelle di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
5. Qualora le informazioni o prestazioni
vengano pubblicizzate su mezzi destinati espressamente a bambini o adolescenti,
tale pubblicità deve essere conforme alle disposizioni di cui allarticolo
7.
6. La pubblicità relativa a
servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica
professionale dellesperto o esperti o della organizzazione responsabile
delle informazioni o della consulenza, salvo che ciò non sia vietato
dalle norme che disciplinano la pubblicità di categorie professionali
e dei loro aderenti.