(Registro)
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso lIstituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate allapplicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dellapplicazione delle tecniche medesime.
2. Liscrizione al registro di
cui al comma 1 è obbligatoria.
3. LIstituto superiore di sanità
raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza
e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
adottate e dei risultati conseguiti.
4. LIstituto superiore di sanità
raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle
società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione
medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente
articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali
e allIstituto superiore di sanità i dati necessari per le
finalità indicate dallarticolo 15 nonchè ogni altra
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e
di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro
a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.