Art. 10.
(Strutture autorizzate)
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui allarticolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici
e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche
del personale delle strutture;
c) i criteri per
la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca
delle stesse;
d) i criteri per
lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente
legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
delle strutture.