(Limiti allapplicazione delle tecniche
sugli
embrioni)
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dellevoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dallarticolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nellutero
degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni
stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978,
n. 194.
5. I soggetti di cui allarticolo
5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nellutero.
6. La violazione di uno dei divieti
e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione
fino ad un anno dallesercizio professionale nei confronti dellesercente
una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione
dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.