MISURE DI TUTELA DELLEMBRIONE
Art. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani)
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale
su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dellembrione stesso,
e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione
di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini
diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di
selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi
che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite
procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dellembrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche
genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dellembrione
o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione
di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi
o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1
è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000
a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma
3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con
le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dallesercizio professionale nei confronti dellesercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
(Limiti allapplicazione delle tecniche
sugli
embrioni)
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dellevoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dallarticolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nellutero
degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza
maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni
stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978,
n. 194.
5. I soggetti di cui allarticolo
5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti e da trasferire nellutero.
6. La violazione di uno dei divieti
e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione
fino ad un anno dallesercizio professionale nei confronti dellesercente
una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione
dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 a 50.000 euro.