(Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente
assistita)
1. Al fine di favorire laccesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui allarticolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per lanno
2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2003.
3. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.