DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Relazione al Parlamento)
1. LIstituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dellarticolo 11, comma 5, sullattività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sullattuazione della presente legge.
(Obiezione di coscienza)
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per lapplicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dellobiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dellazienda unità sanitaria locale o dellazienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. Lobiezione può essere
sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui
al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese
dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. Lobiezione di coscienza esonera
il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente
e necessariamente dirette a determinare lintervento di procreazione
medicalmente assistita e non dallassistenza antecedente e conseguente
lintervento.
(Disposizioni transitorie)
1. Le strutture e i centri iscritti nellelenco predisposto presso lIstituto superiore di sanità ai sensi dellordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui
al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente lindicazione
numerica degli embrioni prodotti a seguito dellapplicazione di tecniche
di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di
entrata in vigore della presente legge, nonchè, nel rispetto delle
vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
lindicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche
medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione
della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dellIstituto
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità
e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
(Fondo per le tecniche di procreazione
medicalmente
assistita)
1. Al fine di favorire laccesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui allarticolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per lanno
2002 e di 6,8 milioni di euro a decorrere dallanno 2003.
3. Allonere derivante dallattuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito
dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.