(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne lincidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere
dal 2002.
3. Allonere derivante dallattuazione
del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro delleconomia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.