Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità)
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonchè per ridurne lincidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere
dal 2002.
3. Allonere derivante dallattuazione
del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per
lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro delleconomia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405)
1. Al primo comma dellarticolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«d-bis) linformazione e lassistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonchè alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) linformazione sulle procedure per ladozione e laffidamento familiare».
2. Dallattuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.