DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA TUTELA DEL
NASCITURO
Art. 8.
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dellapplicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dellarticolo 6.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dellanonimato della madre)
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui allarticolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare lazione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dallarticolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nè limpugnazione di cui allarticolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dellapplicazione
di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare
la volontà di non essere nominata, ai sensi dellarticolo 30,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche
di tipo eterologo in violazione del divieto di cui allarticolo 4,
comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun
diritto nè essere titolare di obblighi.