(Consenso informato)
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui allarticolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti allapplicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per luomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e delluomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati
con chiarezza i costi economici dellintera procedura qualora si tratti
di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i
soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della
struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della
giustizia e della salute, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà
e lapplicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore
a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno
dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione
dellovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti
dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può
decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente
per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia
motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate
con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
allarticolo 8 e allarticolo 9 della presente legge.