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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1514


Art. 5.

(Requisiti soggettivi)

    1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.