Art. 4.
(Accesso alle tecniche)
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata limpossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:
a) gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della minore invasività;
b) consenso informato,
da realizzare ai sensi dellarticolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.