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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1514


Art. 4.

(Accesso alle tecniche)

    1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

    2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:

        a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
        b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.
    3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.