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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 630


Art. 25.

(Riammissione)

    1. L’informatore scientifico del farmaco cancellato dal Registro, sia nazionale sia regionale, può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

    2. Se la cancellazione dal Registro sia nazionale sia regionale, è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.