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Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 630


Art. 11.

(Commissione regionale del Registro degli informatori scientifici del farmaco)

    1. In ogni regione è istituita la Commissione regionale del Registro degli informatori scientifici del farmaco, di seguito denominata «Commissione regionale».

    2. Nel Registro regionale di cui al comma 1 sono iscritti gli informatori scientifici del farmaco che risiedono nel territorio della regione.