N. 2926
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori MUNGARI, LA LOGGIA, GRECO, SELLA DI MONTELUCE,
PERA, TRAVAGLIA, ASCIUTTI, TERRACINI, GERMANÁ, TONIOLLI, VEGAS,
LAURIA Baldassare , NOVI, GAWRONSKI, MELUZZI, BALDINI, DE ANNA, MANCA,
PASTORE, PIANETTA, MANFREDI e LAURO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1997
Delega al Governo per la razionalizzazione del ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai beni di proprietà di privati
ONOREVOLI SENATORI. - É ormai opinione diffusa che occorra
procedere ad un riordino dell'intervento dello Stato nel settore delle
calamità naturali. Ed infatti, tale intervento é sinora
avvenuto e continua ad avvenire sulla base di una legislazione frammentaria,
disomogenea e particolaristica, priva di una chiara distinzione tra la fase
dell'intervento di emergenza, da svolgersi per il primo soccorso, ed il
ripristino delle condizioni minime per la ripresa della vita normale, la
fase della ricostruzione dei beni privati e pubblici e la fase della ripresa
e dello sviluppo delle attività produttive, come da piú parti
viene sottolineato con giusta enfasi.
Agli evidenti problemi organizzativi ed istituzionali vanno poi aggiunte
talune constatazioni obiettive: la elevata esposizione del nostro territorio
al rischio di calamità naturali, il preoccupante aumento della
frequenza statistica con la quale le suddette calamità si stanno
verificando in questi ultimi anni, le pesanti perdite in termini economici
che vengono a prodursi a carico del bilancio statale, tra l'altro per
carenza di prevenzione, per eccesso di urbanizzazione, per degrado
ambientale e deforestazione, per mancato rispetto delle aree ad alto
rischio.
Proprio riguardo al profilo economico, recenti cifre proposte
all'attenzione pubblica dalla Protezione civile hanno evidenziato negli
ultimi trent'anni un impegno per la finanza pubblica di ben 7.000 miliardi
in media per ciascun anno, ormai veramente eccessivo per il nostro bilancio.
Da ultimo, anche e soprattutto i recenti tragici avvenimenti del sisma
che ha colpito l'Umbria e le Marche e delle alluvioni in vari parti d'Italia
impongono al legislatore di non piú procrastinare la revisione
dell'intero sistema.
Peraltro, poiché la particolare materia presenta una
pluralità di aspetti tra loro connessi, ma altrettanto chiaramente
distinti, l'intervento legislativo puó avvenire anche secondo un
percorso modulare, a patto di non perdere una visione d'insieme.
Il sistema attualmente utilizzato per affrontare le problematiche
connesse con il prodursi delle suddette calamità naturali é
impostato soprattutto su interventi a posteriori , cioé
prevalentemente successivi alle calamità e diretti a gestire
l'emergenza e ad avviare in qualche modo la ricostruzione.
Il nuovo, e a questo punto necessario, sistema deve invece distinguere le
diverse fasi della prevenzione, della emergenza e della riattivazione e
ricostruzione e dare a ciascuna di esse una giusta dimensione ed importanza.
Considerato che le fasi della prevenzione e della emergenza abbisognano
di una approfondita analisi e di una specifica normativa che, nell'ambito di
una migliore individuazione dei compiti della Protezione civile, si calino
in modo dettagliato e funzionalmente costruttivo nelle diverse realtà
presentate dal territorio italiano, appare senz'altro opportuno avviare la
predisposizione di una autonoma e idonea disciplina della fase della
ricostruzione delegando fin da ora il Governo a provvedere in materia.
A questo scopo viene proposto il presente disegno di legge delega, il
quale tiene conto anche delle numerose esperienze straniere, europee ed
extraeuropee, al riguardo.
Il modello ipotizzato é, nelle linee guida costituenti la delega,
sostanzialmente diretto a:
stabilire i limiti dell'intervento statale sulla base di criteri
univoci, omogenei ed organici, in particolare connettendoli con una apposita
dichiarazione di "calamità di rilievo nazionale";
favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità
naturali mediante l'estensione della copertura delle polizze incendio;
favorire il ricorso delle imprese assicuratrici allo strumento della
riassicurazione sui mercati internazionali;
attivare, proprio mediante l'intervento delle imprese assicuratrici,
un sistema di accertamento dell'entità dei danni e di effettuazione
della relativa liquidazione che dia sufficienti garanzie di
affidabilità, omogeneità e correttezza delle valutazioni
nonché di rapidità della definizione della quantificazione dei
danni stessi e, di conseguenza, della erogazione delle somme spettanti a
titolo di riparazione.
Come si puó notare, il sistema proposto presenta due fondamentali
novità: da un lato, il tentativo di ridurre l'impegno globale della
finanza pubblica; dall'altro, il ricorso allo strumento assicurativo, che,
sebbene possa sostituirsi solo in parte alla attuale totalità di
intervento dello Stato, permette anch'esso uno sgravio dell'impegno
pubblico.
Ovviamente il beneficio destinato a derivare al bilancio dello Stato
dalle disposizioni in parola é difficilmente valutabile.
Si puó tuttavia giustificatamente ritenere che il sistema da
introdurre possa agire con effetti positivi almeno per i seguenti profili:
l'operatività del sistema in connessione con una specifica
dichiarazione di "calamità di rilievo nazionale" dovrebbe permettere
una seppur minima cernita delle fattispecie che beneficino dell'intervento
pubblico; il ricorso all'assicurazione dovrebbe avere un effetto di
incentivazione delle attività di prevenzione anche a livello dei
singoli; la ripartizione del ristoro dei danni tra assicuratori,
riassicuratori anche internazionali e Stato dovrebbe produrre una precisa
riduzione dell'impegno pubblico; la quantificazione del danno da ristorare
effettuata da personale specializzato su basi puramente tecniche ed
immediatamente dopo il prodursi della calamità dovrebbe permettere di
limitare l'entità del danno stesso sia in termini di obiettiva
ampiezza sia in termini di dilatazione nel tempo.
A titolo puramente indicativo, si puó prevedere una economia di
spesa per il bilancio statale, per cosí dire di base, derivante da
una piú corretta e senz'altro non gonfiata quantificazione dei danni,
nonché una ulteriore economia rispetto a tale quantificazione, da
valutarsi in via prudenziale in non meno di un 20 per cento, in virtú
del diretto intervento finanziario assicurativo/riassicurativo.
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DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di
calamità naturali)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú
decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia
dell'intervento dello Stato per il ristoro dei danni prodotti da
calamità naturali ai beni di proprietà di privati.
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Art. 2.
(Procedura per l'adozione
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono
trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai
fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi stessi.
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Art. 3.
(Criteri direttivi per l'emanazione
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il
Governo si attiene ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) limitare l'intervento statale alle sole ipotesi di
calamità naturali dichiarate di rilievo nazionale dal Governo;
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Art. 4.
(Disposizioni correttive)
1. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princípi e criteri direttivi indicati all'articolo 3, potranno essere emanate, con uno o piú decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1998 previo parere delle Commissioni di cui all'articolo 2. |