Art. 1.
(Tutela della vita e della salute)
1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dellesistenza e nellipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge;
b) riconosce
e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto
allinteresse della società e alle applicazioni della tecnologia
e della scienza;
c) vieta
ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di
eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando
lattività medica nonché di assistenza alle persone
esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonché
allalleviamento della sofferenza;
d) impone
lobbligo al medico di informare il paziente sui trattamenti sanitari
più appropriati, fatto salvo quanto previsto dallarticolo
2, comma 4, riconoscendo come prioritaria lalleanza terapeutica tra
il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase
di fine vita;
e) riconosce
che nessun trattamento sanitario può essere attivato a prescindere
dallespressione del consenso informato nei termini di cui allarticolo
2, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale
diritto dellindividuo e interesse della collettività e nessuno
può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se
non per disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della
persona umana;
f) garantisce
che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte
prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari
non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle
condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
2. La presente legge garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della loro famiglia.
Art. 2.
(Consenso informato)
1. Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole.
2. Lespressione del consenso
informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante
al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e
natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili,
eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative
e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. Lalleanza terapeutica costituitasi
allinterno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma
2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente,
che diventa parte integrante della cartella clinica.
4. È fatto salvo il diritto
del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono.
Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere esplicitato
in un documento sottoscritto dal soggetto interessato.
5. Il consenso informato al trattamento
sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
6. In caso di interdetto, il consenso
informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In
caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso informato è
prestato congiutamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora
sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina
preveda lassistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni
di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dallamministratore
di sostegno ovvero solo dallamministratore. La decisione di tali
soggetti riguarda anche quanto consentito dallarticolo 3 ed è
adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dellincapace.
7. Il consenso informato al trattamento
sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà
parentale o la tutela dopo avere attentamente ascoltato i desideri e le
richieste del minore. La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito
anche dallarticolo 3 ed è adottata avendo come scopo esclusivo
la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
8. Qualora il soggetto sia minore
o legalmente incapace o incapace di intendere e di volere e lurgenza
della situazione non consenta di acquisire il consenso informato così
come indicato nei commi precedenti, il medico agisce in scienza e coscienza,
conformemente ai princìpi della deontologia medica nonché
della presente legge.
9. Il consenso informato al trattamento
sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace
di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento
acuto.
Art. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione
anticipata
di trattamento)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di uneventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere. Nel caso in cui il paziente abbia sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, è esclusa la possibilità per qualsiasi persona terza, ad esclusione delleventuale fiduciario, di provvedere alle funzioni di cui allarticolo 6.
2. Nella dichiarazione anticipata
di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere
e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara
il proprio orientamento circa lattivazione o non attivazione di trattamenti
sanitari, purché in conformità a quanto prescritto dalla
legge e dal codice di deontologia medica.
3. Nella dichiarazione anticipata
di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto
ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto
di carattere sproporzionato o sperimentale.
4. Nella dichiarazione anticipata
di trattamento il soggetto non può inserire indicazioni che integrino
le fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
5. Anche nel rispetto della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta
a New York il 13 dicembre 2006, lalimentazione e lidratazione,
nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al
paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate
ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono
formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
6. La dichiarazione anticipata di
trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il
soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere
le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per
questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano. La valutazione
dello stato clinico è formulata da un collegio medico formato da
un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il
medico curante e il medico specialista della patologia. Tali medici, ad
eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria
della struttura di ricovero o della azienda sanitaria locale di competenza.
Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione
anticipata
di trattamento)
1. Le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive.
2. Le dichiarazioni anticipate di
trattamento, manoscritte o dattiloscritte, devono essere adottate in piena
libertà e consapevolezza, nonché sottoscritte con firma autografa.
3. Salvo che il soggetto sia divenuto
incapace, la dichiarazione anticipata di trattamento ha validità
per cinque anni, che decorrono dalla redazione dellatto ai sensi
del comma 1, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La dichiarazione
anticipata di trattamento può essere rinnovata più volte,
con la forma e le modalità prescritte dai commi 1 e 2.
4. La dichiarazione anticipata di
trattamento può essere revocata o modificata in ogni momento dal
soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve
essere sottoscritta dal soggetto interessato.
5. La dichiarazione anticipata di
trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in
cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
6. In condizioni di urgenza o quando
il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata
di trattamento non si applica.
Art. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee guida cui le regioni si conformano nellassicurare lassistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.
Art. 6.
(Fiduciario)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione.
2. Il fiduciario, se nominato, è
lunico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico
e si impegna ad agire nellesclusivo e migliore interesse del paziente,
operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate
dal soggetto nella dichiarazione anticipata.
3. Il fiduciario, se nominato, si
impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori
terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di
accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico.
4. Il fiduciario, se nominato, si
impegna a verificare attentamente che non si determinino a carico del paziente
situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579 e 580
del codice penale.
5. Il fiduciario può rinunciare
per iscritto allincarico, comunicandolo al dichiarante o, ove questultimo
sia incapace di intendere e di volere, al medico responsabile del trattamento
sanitario.
Art. 7.
(Ruolo del medico)
1. Le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno.
2. Il medico non può prendere
in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente
o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza
e coscienza, in applicazione del principio dellinviolabilità
della vita umana e della tutela della salute, secondo i princìpi
di precauzione, proporzionalità e prudenza.
3. Nel caso di controversia tra il
fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla
valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore
ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della
patologia. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati
dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della azienda sanitaria
locale di competenza. Il parere espresso dal collegio non è vincolante
per il medico curante, il quale non è tenuto a porre in essere prestazioni
contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria)
1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su parere del collegio medico di cui allarticolo 7, o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
2. Lautorizzazione giudiziaria
è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte
dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
il medico è tenuto a dare immediata segnalazione al pubblico ministero.
Art. 9.
(Disposizioni finali)
1. È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nellambito di un archivio unico nazionale informatico. II titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. Con regolamento da adottare ai
sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le
regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione
del Registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i
termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare
le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina
generale e registrarle in uffici dedicati presso le aziende sanitarie locali,
le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento
presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione
telematica al Registro di cui al comma 1.
3. La dichiarazione anticipata di
trattamento, le copie della stessa, le formalità, le certificazioni
e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad esse connesso
e da esse dipendente non sono soggetti allobbligo di registrazione
e sono esenti dallimposta di bollo e da qualunque altro tributo.
4. Dal presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allattuazione
del medesimo si provvede nellambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie già previste a legislazione vigente.
IL PRESIDENTE