Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE
2008, N. 180
Allarticolo 1:
al
comma 1, le parole: «ciascuno anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ciascun anno» e le parole: «21 dicembre»
dalle seguenti: «31 dicembre» ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Alle stesse università è
data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori
dei concorsi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre
2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, e allarticolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.»;
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per
i fini di cui al comma 1, gli effetti dellarticolo 12, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti
al 31 dicembre 2009.»;
al
comma 3, secondo periodo, le parole: «a tempo determinato e indeterminato»
sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato, nonché
di contrattisti ai sensi dellarticolo 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n. 230,»;
al comma 3, capoverso,
le parole: «autorizzazione legislativa» sono sostituite
dalle seguenti: «autorizzazione di spesa» e le parole:
«ed euro» dalle seguenti: «e di euro»;
al
comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nellipotesi
in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori
affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella
sesssione, si procede direttamente al sorteggio.»;
al
comma 5, primo periodo, le parole: «e allarticolo 1, comma
14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse;
al
comma 6, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore»
sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per
sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio
di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta
da sette professori ordinari designati dal Consiglio universitario nazionale
nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione,
nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi
di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli
concorsi. Per la partecipazione allattività della commissione
non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dallattuazione
del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.»;
al
comma 7, dopo le parole: «sulla base dei titoli» sono
inserite le seguenti: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,»
e le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui allarticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano lelettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati».
Dopo larticolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università).
1. Il comma 9 dellarticolo 1 della legge 4 novembre 2005,
n. 230, è sostituito dai seguenti:
9. Nellambito
delle relative disponibilità di bilancio, le università possono
procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e
di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati
allestero in attività di ricerca o insegnamento a livello
universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica
equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca nellambito del programma
di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza
nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui
rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini
le università formulano specifiche proposte al Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nellambito delle relative disponibilità di bilancio, le università
possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine
le università formulano specifiche proposte al Ministro dellistruzione,
delluniversità e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal
Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari
appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone
la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della
eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.».
Allarticolo
2, al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2009»; ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima
applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è
effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c)
del medesimo comma».
Allarticolo
3:
al comma 3, dopo le parole: «ai commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2,»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Allarticolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: tre anni».
Dopo larticolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis.
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori).
1. A decorrere dallanno 2009, con decreto del Ministro
dellistruzione, delluniversità e della ricerca sono
individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe
nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori,
contenente per ciascun soggetto lelenco delle pubblicazioni scientifiche
prodotte. LAnagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
Art. 3-ter. (Valutazione
dellattività di ricerca). 1. Gli scatti biennali
di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1º
gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità
accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni
scientifiche.
2. I
criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono
stabiliti con apposito decreto del Ministro dellistruzione, delluniversità
e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. La
mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente
comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.
4. I
professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio
non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i
criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni
di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori
di I e II fascia e di ricercatori.
Art. 3-quater.
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).
1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del
conto consuntivo relativo allesercizio precedente, il rettore presenta
al consiglio di amministrazione e al senato accademico unapposita
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti
ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata
sul sito internet dellateneo e trasmessa al Ministero dellistruzione,
delluniversità e della ricerca. La mancata pubblicazione e
trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse
finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui allarticolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario
di cui allarticolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 3-quinquies.
(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica). 1. Attraverso appositi decreti
ministeriali emanati in attuazione dellarticolo 9 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,
sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari
entro i quali lautonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti
da attivare».