SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
3623
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 12 ottobre
2005, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del
Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
IL PRESIDENTE
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO
2005, N. 162
Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
«Art. 1. 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il divieto
di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni
sportive che si svolgono allestero, specificamente indicate, ovvero
dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dellUnione
europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia;
2)
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La prescrizione
di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla
base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi,
che linteressato ha violato il divieto di cui al comma 1;
3)
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia
il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri
dellUnione europea;
4)
al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: Con
la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi
in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti
da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice
può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1
e lobbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante
lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un
periodo da due mesi a due anni;
b)
allarticolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La pena è
aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata
fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la
sospensione, linterruzione o la cancellazione della manifestazione
sportiva;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, linterruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva;
c)
dopo larticolo 6-ter è inserito il seguente:
Art. 6-quater.
- (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi
ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette
uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti
dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dellinstradamento
degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento
duso dellimpianto dove si svolgono manifestazioni sportive,
purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è
punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati
devono possedere i requisiti morali di cui allarticolo 11 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
2. Nei confronti
delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, risultano applicati il divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e le prescrizioni
di cui allarticolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, il questore che ha adottato il
provvedimento ha la facoltà di estendere tale divieto anche alle
manifestazioni sportive che si svolgono allestero, specificamente
indicate.
3.
Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni
sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi una capienza
pari a 10.000 posti numerati possono essere utilizzati per lo svolgimento
di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A
a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio
di comuni aventi una popolazione inferiore a 100 mila abitanti e la competizione
riguardi una squadra calcistica, avente sede o radicamento territoriale
nel medesimo comune, promossa al predetto campionato per la prima volta
negli ultimi venti anni; b) per le caratteristiche dellincontro
vengano emessi non più di 8.000 biglietti di accesso e comunque
gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso
in cui le competenti autorità di pubblica sicurezza e lOsservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di
turbamento dellordine pubblico, la stessa squadra è tenuta
a disputare la gara in un comune diverso, dotato di un impianto sportivo
abilitato alle competizioni calcistiche del campionato di serie A.
4.
Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo larticolo 1-quinquies
sono aggiunti i seguenti:
Art. 1-sexies. 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui allarticolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2.
Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dellarticolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, non esclude lapplicazione del divieto
e delle prescrizioni di cui al comma 1.
3. Le
sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto
del luogo in cui è avvenuto il fatto.
Art. 1-septies. 1. Laccesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento duso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dallOsservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui allarticolo 1-octies.
2.
Chiunque, fuori dei casi di cui allarticolo 1-quinquies, comma
7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento duso,
ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta
lallontanamento dallimpianto ed è accertata anche sulla
base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo
qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima
violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se linfrazione
si è verificata in un diverso impianto sportivo.
3.
Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dellarticolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689, non esclude lapplicazione del divieto
e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4.
Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal
prefetto della provincia del luogo in cui insiste limpianto.
Art. 1-octies.
1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e
delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione
di manifestazioni sportive, presso il Ministero dellinterno è
istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lOsservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi
in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli
impianti sportivi;
b)
esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed
attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
c)
approvare le linee guida del regolamento duso per la sicurezza degli
impianti sportivi;
d)
promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza
e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni,
rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti
locali, enti statali e non statali;
e)
definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive
per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la
pubblica incolumità;
f)
pubblicare un rapporto annuale sullandamento dei fenomeni di violenza
ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali allespletamento dei compiti di cui al comma 1, nonchè lorganizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dellOsservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
3. Alle
riunioni dellOsservatorio possono essere invitati, in relazione alla
trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti
pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto
della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
4.
Allistituzione e al funzionamento dellOsservatorio si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ai componenti dellOsservatorio non spettano compensi nè rimborsi
spese.
5. Il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, dintesa con il Ministero dellinterno e con il Ministero per i beni e le attività culturali, nonchè in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone, nellambito delle risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalità delleducazione alla convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti da esse elaborati ed inseriti nel piano dellofferta formativa. Ai fini di cui al presente comma il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca si avvale di un comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro. Allistituzione e al funzionamento del comitato si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi nè rimborsi spese.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».