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Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


sul disegno di legge n. 1611 e su emendamenti

(Estensore: Boscetto)

28 aprile 2010

        La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, osserva in via preliminare che le disposizioni da esso recate, anche in considerazione degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, realizzano un equilibrato e soddisfacente bilanciamento tra i molteplici diritti costituzionali coinvolti, in particolare tra il diritto alla segretezza delle comunicazioni di cui all’articolo 15 della Costituzione e il diritto di cronaca e di informazione di cui all’articolo 21 della Costituzione, risultando anche pienamente conformi ai princìpi costituzionali in materia di giurisdizione, in specie a quelli contenuti all’articolo 111 della Costituzione.

        Esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

        – all’articolo 1, comma 10, lettera a), in riferimento alla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competenti al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale, si ritiene opportuno verificare la compatibilità di tale soluzione con i princìpi generali in materia processuale; si ritiene, inoltre, che la previsione ivi contenuta, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni, appare suscettibile di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina l’ammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per l’emissione di misure cautelari, introducendo così un parametro soggettivo improprio rispetto alla natura di strumento di indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Si esprime, pertanto, un parere favorevole sull’emendamento del Governo 1.1000 il quale, nel prevedere come requisito per autorizzare le intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, consente di risolvere in termini oggettivi la definizione di quel presupposto;

        – all’articolo 1, comma 29, capoverso «Art. 90-bis», si ritiene opportuno valutare la possibile incongruità della previsione ivi contenuta, volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna sede giudiziaria;
        – in riferimento all’emendamento 1.2007, volto ad introdurre nell’ordinamento il reato di riprese e registrazioni fraudolente, si segnala l’opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista;
        – quanto all’emendamento 1.2009, volto a modificare la legge n. 140 del 2003, attuativa dell’articolo 68 della Costituzione, per quanto attiene l’autorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti pronunce della Corte costituzionale in materia;
        – si esprime un parere non ostativo sui restanti emendamenti.