(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLINTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
sul disegno di legge n. 1611 e su emendamenti
(Estensore: Boscetto)
28 aprile 2010
La Commissione, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, osserva in via preliminare che le disposizioni da esso recate, anche in considerazione degli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, realizzano un equilibrato e soddisfacente bilanciamento tra i molteplici diritti costituzionali coinvolti, in particolare tra il diritto alla segretezza delle comunicazioni di cui allarticolo 15 della Costituzione e il diritto di cronaca e di informazione di cui allarticolo 21 della Costituzione, risultando anche pienamente conformi ai princìpi costituzionali in materia di giurisdizione, in specie a quelli contenuti allarticolo 111 della Costituzione.
Esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
allarticolo 1, comma 10, lettera a), in riferimento alla norma che trasferisce la competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competenti al tribunale del capoluogo distrettuale in composizione collegiale, si ritiene opportuno verificare la compatibilità di tale soluzione con i princìpi generali in materia processuale; si ritiene, inoltre, che la previsione ivi contenuta, che configura gli evidenti indizi di colpevolezza quale presupposto di ammissibilità delle intercettazioni, appare suscettibile di violare il principio di ragionevolezza, nella misura in cui subordina lammissibilità di un mezzo di ricerca della prova a requisiti più stringenti di quelli richiesti per lemissione di misure cautelari, introducendo così un parametro soggettivo improprio rispetto alla natura di strumento di indagine che caratterizza ogni mezzo di ricerca della prova. Si esprime, pertanto, un parere favorevole sullemendamento del Governo 1.1000 il quale, nel prevedere come requisito per autorizzare le intercettazioni la sussistenza di gravi indizi di reato, consente di risolvere in termini oggettivi la definizione di quel presupposto;
allarticolo
1, comma 29, capoverso «Art. 90-bis», si ritiene opportuno
valutare la possibile incongruità della previsione ivi contenuta,
volta a limitare lo svolgimento delle intercettazioni telefoniche e ambientali
in ragione della dotazione finanziaria preventivamente stabilita per ciascuna
sede giudiziaria;
in
riferimento allemendamento 1.2007, volto ad introdurre nellordinamento
il reato di riprese e registrazioni fraudolente, si segnala lopportunità
di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista;
quanto
allemendamento 1.2009, volto a modificare la legge n. 140 del 2003,
attuativa dellarticolo 68 della Costituzione, per quanto attiene
lautorizzazione a procedere con riguardo a intercettazioni indirette
o casuali, si invita a valutare la coerenza delle disposizioni ivi previste
con il quadro legislativo di riferimento, anche in considerazione di recenti
pronunce della Corte costituzionale in materia;
si
esprime un parere non ostativo sui restanti emendamenti.