1. Dopo larticolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini
preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello
della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità
indicate dallarticolo 391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del pubblico ministero, del difensore dellimputato,
della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».