1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice delludienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dallarticolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone lentrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dellarticolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.