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Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


Art. 21.

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
    «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
    Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.
    Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni.»;

        b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
    «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

    Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
    Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

        c) l’articolo 684 è sostituito dal seguente:
    «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000.

    Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni o alle captazioni di cui all’articolo 266-quater del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dell’articolo 329-bis del medesimo codice, la pena è dell’ammenda da euro 1000 a euro 10.000.
    La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».