1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo
379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita
di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela
indebitamente notizie inerenti ad atti o attività del procedimento
penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione
del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso per
colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo
e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente,
da due a sei anni e da uno a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni
nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal
pubblico ministero ai sensi dellarticolo 391-quinquies del
codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre
anni.»;
b) dopo larticolo
617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad
atti del procedimento penale). Chiunque, mediante modalità
o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento
penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione
da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione
di documenti illecitamente formati o acquisiti). Fuori dei casi
di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del
presente codice e allarticolo 167 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
chiunque, avendo consapevolezza dellillecita formazione, acquisizione
o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti
a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche,
illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso
la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione
del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto
o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita
di informazioni è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) larticolo
684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria
di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto
o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui
sia vietata per legge la pubblicazione è punito con lammenda
da euro 500 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti si riferiscono
a intercettazioni o alle captazioni di cui allarticolo 266-quater
del codice di procedura penale, coperte dal segreto ai sensi dellarticolo
329-bis del medesimo codice, la pena è dellammenda
da euro 1000 a euro 10.000.
La condanna comporta la pubblicazione
della sentenza a norma dellarticolo 36».