Caricamento in corso...
 
 
Versione ePub Versione PDF (258 KB)

Versione HTML base



Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


Art. 12

    1. All’articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. La perizia sui documenti di cui all’articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell’articolo 240-ter. Le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».