1. Allarticolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui allarticolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata lincompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dellarticolo 240-ter. Le attività peritali devono in tale caso essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».