(Modifiche allarticolo 266 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellalinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».