(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati sono acquisiti presso il
fornitore con le modalità di cui allarticolo 267-bis del
codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma
2 del medesimo articolo, le condizioni di cui allarticolo 8, comma
2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante»;
b) allarticolo
139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite
le seguenti: «ferma restando lapplicazione delle sanzioni di
cui allarticolo 164-bis,»;
c) dopo larticolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui allarticolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dellarticolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dallordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e
il competente consiglio dellordine dei giornalisti, nonché,
ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far
pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dellarticolo
18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Garante trasmette al
Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti lordinanza di
cui al comma 1 per lapplicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) allarticolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».