N. 718
Diniziativa dei senatori Della Monica
ed altri
Art. 1.
(Modifiche allarticolo 114 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «del loro contenuto» sono aggiunte le seguenti: «, fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva lipotesi di segretazione prevista dallarticolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Fino a che siano concluse le indagini
preliminari ovvero fino al termine delludienza preliminare è
vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel
contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi allintercettazione
e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione,
di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche,
nonché relativi ai dati di cui allarticolo 132 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del
pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del
giudice delludienza preliminare»;
c) dopo il comma
2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Prima della scadenza dei termini
di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto
o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento
alle trascrizioni effettuate a norma dellarticolo 268-ter, comma
1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione
ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei
alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma
del comma 7.
2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dellarticolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima delleffettuazione delle procedure di cui allarticolo 268-ter, comma 1»;
d) il comma 3 è abrogato;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271».
Art. 2.
(Modifica allarticolo 220 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La perizia sui documenti di cui allarticolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata lincompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dellarticolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».
Art. 3.
(Introduzione degli articoli 240-bis
e
240-ter del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dellarticolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
2. Salvo quanto previsto dallarticolo
240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti
sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti
con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica.
Delle relative operazioni è redatto verbale.
Art. 240-ter. - (Udienza per la
redazione del verbale di consistenza). 1. Quando vengono acquisiti
al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui allarticolo
240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice
per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di
consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero
trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere
effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può
autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non
più di novanta giorni.
2. Il giudice fissa ludienza
in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione
dei documenti di cui al comma 1, per accertare:
a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;
b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.
3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dallarticolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. Lavviso della data fissata per ludienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, allimputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno delludienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.
4. Delle operazioni effettuate
è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può
in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma
2.
5. Il verbale di cui al comma
4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dellarticolo
431, comma 1, lettera h-bis).
6. Allesito delle operazioni,
i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi
nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo
268. Si applicano le disposizioni dellarticolo 269, comma 2».
Art. 4.
(Modifiche allarticolo 266 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nellalinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».
Art. 5.
(Modifica allarticolo 266-bis
del codice
di procedura penale)
1. Allarticolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».
Art. 6.
(Introduzione degli articoli 266-ter
e
266-quater del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.
Art. 266-quater. - (Riprese visive). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nellarticolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:
a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;
b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui allarticolo 614 del codice penale.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.
3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».
Art. 7.
(Modifiche allarticolo 267 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Il pubblico ministero richiede
al giudice per le indagini preliminari lautorizzazione a disporre
le operazioni previste dallarticolo 266. Lautorizzazione è
data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità
dei risultati dellintercettazione ai sensi dellarticolo 271,
comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dellassoluta
indispensabilità dellintercettazione ai fini della prosecuzione
delle indagini»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nei casi di urgenza, quando vi
è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lintercettazione
con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque
non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La
motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica
lurgenza dellintercettazione. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi
del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato
nel termine stabilito, lintercettazione non può essere proseguita
e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Il decreto del pubblico ministero
che dispone lintercettazione indica le modalità e la durata
delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile
dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con
decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non
superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui lintercettazione
è disposta nellambito di indagini per i reati di cui al comma
3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575,
628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione
e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter
del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto
dallarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui allarticolo
31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti di cui allarticolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di
tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi
investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi
devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente
ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero
individua lufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto
adempimento delle operazioni»;
d) dopo il comma
3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La durata dellintercettazione
di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui allarticolo
614 del codice penale non può essere prorogata più di due
volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono
essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione
ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che lintercettazione
sia disposta nellambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter
del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629
e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione
e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter
del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto
dallarticolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui allarticolo
31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate
per il traffico illecito di rifiuti di cui allarticolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui allarticolo 614 del codice penale, quanto previsto dallarticolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dallarticolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dallarticolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui allarticolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dallarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
e) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. In apposito registro riservato
tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo
lordine cronologico, la data e lora di emissione e la data
e lora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e,
per ciascuna intercettazione, linizio e il termine delle operazioni
oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia
giudiziaria».
Art. 8.
(Introduzione dellarticolo 267-bis
del
codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.
2. Nel corso delle indagini
preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può
richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate
al proprio assistito con le modalità indicate dallarticolo
391-quater.
3. Dopo la chiusura delle indagini
preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato
del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dellimputato,
della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».
Art. 9.
(Modifiche allarticolo 268 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione
sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri
di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso
le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello.
Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute
mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente
procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano
insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza,
determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle
indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato,
il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o
in dotazione alla polizia giudiziaria»;
b) dopo il comma
3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni
sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine
di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono
custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
Art. 10.
(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato lintercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata lutilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
2. Gli atti rimangono depositati
per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a
cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
3. Il giudice può autorizzare,
con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di
cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora
dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
4. Ai difensori delle parti
è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma
2, hanno facoltà:
a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268;
b)
di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nellarchivio
riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268, ovvero
di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
c)
di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle
quali chiedono lacquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
d)
di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono
irrilevanti o di cui è vietata lutilizzazione.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile lacquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata lutilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
6. La documentazione depositata
della quale il giudice non ha disposto lacquisizione è immediatamente
restituita al pubblico ministero e custodita nellarchivio riservato
previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268.
7. Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi
al traffico telefonico.
8. I difensori delle parti
possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta
lacquisizione.
9. I difensori, fino a quando
non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1
dellarticolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter
dellarticolo 268, secondo le modalità di cui allarticolo
89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del presente codice.
Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). 1. Il giudice, compiute le formalità di cui allarticolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dellincarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio allaccertamento dei fatti per cui si procede.
2. Le trascrizioni delle registrazioni
e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento
ai sensi dellarticolo 431, comma 1, lettera h-ter).
3. Delle trascrizioni e delle
stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.
Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dallarticolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio allaccertamento dei fatti per cui si procede.
2. Quando il giudice deve adottare
una decisione prima del deposito previsto dallarticolo 268-bis,
comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle
conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta
alle indagini, e di cui non è vietata lutilizzazione.
3. Il giudice dispone lacquisizione
delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti
di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite
nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo
268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore
hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4 e 8 dellarticolo 268-bis.
4. Sono soggette ad autorizzazione
del pubblico ministero le seguenti attività:
a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dallannotazione del numero delle pagine stampate;
b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dallannotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dellora di trasmissione e ricezione.
Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nelludienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche dufficio lesame dei verbali e lascolto delle registrazioni custodite nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268. Allesito può disporre con ordinanza lacquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, lacquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui allarticolo 268-ter».
Art. 11.
(Modifiche allarticolo 269 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. I verbali e i supporti contenenti
le registrazioni sono conservati integralmente nellarchivio riservato
previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Salvo quanto previsto dallarticolo
271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più
soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione,
fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali
si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione
della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione
non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne
la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza.
Sullistanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione
anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».
Art. 12.
(Modifica allarticolo 270 del codice
di
procedura penale)
1. Il comma 2 dellarticolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dellutilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi allautorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».
Art. 13.
(Modifiche agli articoli 292 e 293 del
codice
di procedura penale)
1. Dopo il comma 2-ter dellarticolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-quater. Nelle ordinanze che dispongono
misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche
o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere
inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente
indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità
del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».
2. Al comma 3 dellarticolo 293 del codice
di procedura penale, sopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi
alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e
a quelle di cui il giudice dispone lacquisizione, in quanto rilevanti
per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dellarticolo
268-quater, comma 3».
Art. 14.
(Modifica allarticolo 295 del codice
di
procedura penale)
1. Il comma 3 dellarticolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre lintercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».
Art. 15.
(Introduzione dellarticolo 329-bis
del
codice di procedura penale)
1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo larticolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nellarchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dellarticolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine delludienza preliminare».
Art. 16.
(Modifica allarticolo 380 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
«f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dallarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Art. 17.
(Modifica allarticolo 431 del codice
di
procedura penale)
1. Allarticolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
«h-bis) il verbale di cui allarticolo 240-ter, comma 4;
h-ter) le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui allarticolo 268-ter, comma 1».
Art. 18.
(Modifiche allarticolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)
1. Allarticolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;
b)
al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni»
sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni
e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
c)
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui allarticolo 267, comma 5, del codice, e dellarchivio riservato, previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, lelenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o lacquisizione dei dati relativi al traffico telefonico Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.
Art. 19.
(Introduzione dellarticolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Dopo larticolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). 1. Presso la procura della Repubblica è istituito larchivio riservato previsto dal comma 3-ter dellarticolo 268 del codice.
2. Larchivio è
tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore
della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da
assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
3. Oltre agli ausiliari autorizzati
dal procuratore della Repubblica, allarchivio possono accedere, nei
casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è
annotato in apposito registro, con lindicazione della data, dellora
iniziale e finale dellaccesso e degli atti contenuti nellarchivio
di cui è stata presa conoscenza.
4. Nei casi previsti dalla
legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente
con apparecchi a disposizione dellarchivio».
Art. 20.
(Introduzione dellarticolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo larticolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nellanno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa, di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
Art. 21.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo
379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita
di segreti inerenti a un procedimento penale). Chiunque rivela
indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti
dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio
ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se il fatto è commesso per
colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione
fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo
e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente,
da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni
nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal
pubblico ministero ai sensi dellarticolo 391-quinquies del
codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre
anni»;
b) dopo larticolo
617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad
atti del procedimento penale). Chiunque mediante modalità
o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento
penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione
da uno a tre anni.
Art. 617-octies. - (Detenzione
di documenti illecitamente formati o acquisiti). Fuori dei casi
di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del
presente codice e allarticolo 167 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
chiunque, avendo consapevolezza dellillecita formazione, acquisizione
o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti
a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche,
illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso
la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-novies. - (Rivelazione
del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto
o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita
di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni.
Se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena
è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) larticolo
684 è sostituito dal seguente:
«Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria
di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto
o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un
procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è
punito con lammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
Se gli atti o documenti sono pubblicati
in violazione dellarticolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter
e 7, e dellarticolo 329-bis del codice di procedura penale,
la pena è dellammenda da euro 5.000 a 20.000.
La condanna comporta la pubblicazione
della sentenza a norma dellarticolo 36».
Art. 22
(Responsabilità degli enti)
1. Dopo larticolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui allarticolo 684 del codice penale). 1. In relazione alla commissione del reato previsto dallarticolo 684 del codice penale, si applica allente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».
Art. 23.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo
132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati sono acquisiti presso il
fornitore con le modalità di cui allarticolo 267-bis del
codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma
2 del medesimo articolo, le condizioni di cui allarticolo 8, comma
2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante»;
b) allarticolo
139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite
le seguenti: «ferma restando lapplicazione delle sanzioni di
cui allarticolo 164-bis,»;
c) dopo larticolo 164 è inserito il seguente:
«Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui allarticolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dellarticolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dallordinanza, a spese dei responsabili.
2. Il Consiglio nazionale e
il competente consiglio dellordine dei giornalisti, nonché,
ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far
pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dellarticolo
18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Garante trasmette al
Consiglio nazionale dellordine dei giornalisti lordinanza di
cui al comma 1 per lapplicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;
d) allarticolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».
Art. 24.
(Modifiche allarticolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)
1. Allarticolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dellarticolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui allarticolo 240-bis del codice di procedura penale»;
b) al
comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli
effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati
con quelli di cui allarticolo 240-bis del codice di procedura
penale fa fede il verbale di cui allarticolo 240-ter, comma
4, dello stesso codice. Si applicano le disposizioni degli articoli da
737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica larticolo
40, terzo comma, dello stesso codice»;
c) al
comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.
Art. 25.
(Abrogazioni)
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dellarticolo 240 e il comma 1-bis dellarticolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.
2. Larticolo 9 della legge 8
aprile 1974, n. 98, è abrogato.
3. Allarticolo 96 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 4 è abrogato.
4. Larticolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.
Art. 26.
(Regime transitorio)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dallarticolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone lentrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino al decorso del predetto termine, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dellarticolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
(Disposizioni attuative
e copertura
finanziaria)
1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando lente che deve provvedere alla loro omologazione. Allattuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dallattuazione
dellarticolo 268 del codice di procedura penale, come modificato
dallarticolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per lanno
2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale
di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito
del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia
e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.