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Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


DISEGNO  DI  LEGGE

N. 718
D’iniziativa dei senatori Della Monica
ed altri

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 114 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole «del loro contenuto» sono aggiunte le seguenti: «, fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l’ipotesi di segretazione prevista dall’articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all’intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell’udienza preliminare»;
        c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto, degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell’articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7.

    2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell’articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell’effettuazione delle procedure di cui all’articolo 268-ter, comma 1»;

        d) il comma 3 è abrogato;

        e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

    «7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, 269, comma 2, e 271».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 220 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 220 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. La perizia sui documenti di cui all’articolo 240-bis è ammessa soltanto nel caso in cui venga dedotta o comunque rilevata l’incompletezza o la contraddittorietà dei dati che emergono dal relativo verbale di consistenza, redatto ai sensi dell’articolo 240-ter. In tal caso, le attività peritali devono essere compiute esclusivamente sui documenti il cui esame risulta necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice».

Art. 3.

(Introduzione degli articoli 240-bis
e 240-ter del codice di procedura penale)

    1. Dopo l’articolo 240 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «Art. 240-bis. - (Documenti relativi a intercettazioni e raccolte di dati illecite). – 1. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni non possono essere acquisiti al procedimento né in alcun modo utilizzati, salvo che come corpo del reato a norma dell’articolo 253. Essi sono custoditi esclusivamente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

    2. Salvo quanto previsto dall’articolo 240-ter, decorsi cinque anni dalla data nella quale i documenti sono pervenuti alla procura della Repubblica, gli stessi sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.
    Art. 240-ter. - (Udienza per la redazione del verbale di consistenza). – 1. Quando vengono acquisiti al procedimento i documenti costituenti corpo del reato di cui all’articolo 240-bis, il pubblico ministero richiede entro dieci giorni al giudice per le indagini preliminari di procedere alla redazione del verbale di consistenza, di cui al comma 4. Entro il medesimo termine il pubblico ministero trasmette anche i documenti acquisiti; ove sugli stessi debbano essere effettuati accertamenti tecnici in via preliminare, il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardarne la trasmissione per non più di novanta giorni.
    2. Il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio, da tenere entro dieci giorni dalla data della trasmissione dei documenti di cui al comma 1, per accertare:

        a) la tipologia dei documenti e dei dati in essi raccolti;

        b) i soggetti destinatari della captazione o della raccolta illecita di informazioni.

    3. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’articolo 127, commi 1, 2, 6 e 10. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero ed è notificato, entro lo stesso termine, all’imputato, al suo difensore e agli altri soggetti interessati. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono. Fino al giorno dell’udienza i documenti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli. È in ogni caso vietato il rilascio di copia degli stessi.

    4. Delle operazioni effettuate è redatto apposito verbale, ma il contenuto dei documenti non può in nessun caso costituirne oggetto al di fuori dei limiti di cui al comma 2.
    5. Il verbale di cui al comma 4 è inserito nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-bis).
    6. All’esito delle operazioni, i documenti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Si applicano le disposizioni dell’articolo 269, comma 2».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 266 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) nell’alinea, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

        b) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

        «f-ter) reati di favoreggiamento personale e favoreggiamento reale».

Art. 5.

(Modifica all’articolo 266-bis del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Alle intercettazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche».

Art. 6.

(Introduzione degli articoli 266-ter
e 266-
quater del codice di procedura penale)

    1. Dopo l’articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

    Art. 266-quater. - (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell’articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

        a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

        b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale.

    2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

    3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 267 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell’intercettazione ai sensi dell’articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell’assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini»;
        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l’intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l’urgenza dell’intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;
        c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad eccezione dei casi in cui l’intercettazione è disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;
        d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. La durata dell’intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l’intercettazione sia disposta nell’ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-ter del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all’articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

    3-ter. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall’articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

        e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l’ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

Art. 8.

(Introduzione dell’articolo 267-bis
del codice di procedura penale)

    1. Dopo l’articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). – 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

    2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater.
    3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 268 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono eccezionali ragioni di urgenza, determinate anche dalla necessità di un rapido coordinamento delle indagini, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;
        b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
    «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

    3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

        c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

Art. 10.

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale)

    1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). – 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l’utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti unicamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi esclusivamente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

    2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
    3. Il giudice può autorizzare, con decreto motivato, il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
    4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

        a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268;

        b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;
        c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l’acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;
        d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione.

    5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza non impugnabile l’acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l’utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.

    6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l’acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268.
    7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
    8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle sole conversazioni di cui è stata disposta l’acquisizione.
    9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, secondo le modalità di cui all’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

    Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). – 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all’articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell’incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

    2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe di cui al comma 1 sono inserite nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, comma 1, lettera h-ter).
    3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

    Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). – 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all’accertamento dei fatti per cui si procede.

    2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall’articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l’utilizzazione.
    3. Il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 268-bis.
    4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

        a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione del numero delle pagine stampate;

    b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall’annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e ricezione.

    Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). – 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d’ufficio l’esame dei verbali e l’ascolto delle registrazioni custodite nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268. All’esito può disporre con ordinanza l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

    2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l’acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 268-ter».

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 269 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268»;
        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Salvo quanto previsto dall’articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull’istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

Art. 12.

(Modifica all’articolo 270 del codice
di procedura penale)

    1. Il comma 2 dell’articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «2. Ai fini dell’utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni non dichiarati inutilizzabili nei procedimenti in cui sono stati disposti sono trasmessi all’autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 292 e 293 del codice
di procedura penale)

    1. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «2-quater. Nelle ordinanze che dispongono misure cautelari, le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate solo nel contenuto. Possono essere inserite per riassunto o per singole parti, solo se è assolutamente indispensabile per la ricostruzione del fatto e la comprensibilità del ragionamento motivazionale e con indicazione delle relative ragioni».
    2. Al comma 3 dell’articolo 293 del codice di procedura penale, sopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono altresì depositati i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni indicate nella richiesta del pubblico ministero e a quelle di cui il giudice dispone l’acquisizione, in quanto rilevanti per la decisione, nel fascicolo degli atti di indagine ai sensi dell’articolo 268-quater, comma 3».

Art. 14.

(Modifica all’articolo 295 del codice
di procedura penale)

    1. Il comma 3 dell’articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    «3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

Art. 15.

(Introduzione dell’articolo 329-bis
del codice di procedura penale)

    1. Nel titolo I del libro V del codice di procedura penale, dopo l’articolo 329 è aggiunto il seguente:

    «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). – 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

    2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato ai sensi dell’articolo 240-bis, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».

Art. 16.

(Modifica all’articolo 380 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

        «f-bis) delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;

        f-ter) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previste dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Art. 17.

(Modifica all’articolo 431 del codice
di procedura penale)

    1. All’articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

        «h-bis) il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4;

        h-ter) le trascrizioni delle registrazioni  e le stampe di cui all’articolo 268-ter, comma 1».

Art. 18.

(Modifiche all’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia)

    1. All’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

        b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;
        c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all’articolo 267, comma 5, del codice, e dell’archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

    2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica, ogni due mesi, l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

    2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni effettuate a fini di giustizia sulla base dei provvedimenti giudiziari che dispongono intercettazioni o l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico Per le prestazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.

Art. 19.

(Introduzione dell’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

    1. Dopo l’articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

    «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). – 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l’archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell’articolo 268 del codice.

    2. L’archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
    3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all’archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l’indicazione della data, dell’ora iniziale e finale dell’accesso e degli atti contenuti nell’archivio di cui è stata presa conoscenza.
    4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell’archivio».

Art. 20.

(Introduzione dell’articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

    1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 90 è aggiunto il seguente:

    «Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). – 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell’anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa, di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Art. 21.

(Modifiche al codice penale)

    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
    «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

    Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.
    Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
    Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

        b) dopo l’articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
    «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

    Art. 617-octies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). – Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell’illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Art. 617-novies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

        c) l’articolo 684 è sostituito dal seguente:
    «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

    Se gli atti o documenti sono pubblicati in violazione dell’articolo 114, commi 2, 2-bis, 2-ter e 7, e dell’articolo 329-bis del codice di procedura penale, la pena è dell’ammenda da euro 5.000 a 20.000.
    La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36».

Art. 22

(Responsabilità degli enti)

    1. Dopo l’articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

    «Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all’articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 300 quote».

Art. 23.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

    1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 132, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. I dati sono acquisiti presso il fornitore con le modalità di cui all’articolo 267-bis del codice di procedura penale, ferme restando, nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le condizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettera f), del presente codice per il traffico entrante»;
        b) all’articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 164-bis,»;

        c) dopo l’articolo 164 è inserito il seguente:

    «Art. 164-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche). – 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all’articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell’articolo 139, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall’ordinanza, a spese dei responsabili.

    2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell’articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti l’ordinanza di cui al comma 1 per l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari»;

        d) all’articolo 165, comma 1, le parole: «162 e 164» sono sostituite dalle seguenti: «162, 164 e 164-bis».

Art. 24.

(Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281)

    1. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «pubblicazione» sono inserite le seguenti: «o della diffusione» e le parole: «degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell’articolo 240 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «dei documenti di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale»;

        b) al comma 2, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all’articolo 240-bis del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all’articolo 240-ter, comma 4, dello stesso codice. Si applicano le disposizioni degli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, dello stesso codice»;
        c) al comma 4, le parole: «determinazione e» sono soppresse.

Art. 25.

(Abrogazioni)

    1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 240 e il comma 1-bis dell’articolo 512 del codice di procedura penale sono abrogati.

    2. L’articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.
    3. All’articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

        b) il comma 4 è abrogato.

    4. L’articolo 3 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, è abrogato.

Art. 26.

(Regime transitorio)

    1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

    2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l’entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino al decorso del predetto termine, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell’articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

(Disposizioni attuative
e copertura finanziaria)

    1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l’ente che deve provvedere alla loro omologazione. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 9 della presente legge, pari a 820.000 euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.