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Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


Art. 8.

    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «1-bis. Gli atti relativi all’intercettazione di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche si considerano coperti dal segreto fino alla conclusione dell’udienza di cui all’articolo 268, comma 6».