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Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


Art. 3.

    1. Dopo il comma 4 dell’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «4-bis. Sono depositati in segreteria solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni citate nei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione».