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Legislatura 16ª - Relazione N. 1611-A (RELAZIONE ORALE)


DISEGNO  DI  LEGGE

N. 212
D’iniziativa del senatore Cossiga

Art. 1.

    1. I procuratori della Repubblica informano ogni sei mesi, per iscritto, il Ministro della giustizia, tramite il Procuratore generale della Repubblica del distretto di appartenenza, del numero delle intercettazioni di conversazioni o di altre forme di comunicazioni telefoniche di cui egli o altra autorità giudiziaria del circondario, sia venuto a conoscenza ai sensi degli articoli 266, 266-bis, 267, 268 e 269 del codice di procedura penale.

    2. I procuratori della Repubblica informano altresì il Ministro della giustizia con le stesse modalità dei sequestri o del fermo di plichi postali presso gli uffici postali e telegrafici disposti ai sensi degli articoli 254 e 353 del codice di procedura penale.

Art. 2.

    1. Il Ministro della giustizia informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta, in merito alle comunicazioni di cui all’articolo 1 e al loro contenuto.

Art. 3.

    1. Il Ministro dell’interno informa il Parlamento, con una apposita relazione semestrale scritta sul numero delle intercettazioni preventive secondo quanto previsto dall’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dall’articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dall’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438.